In Italia c’è una norma che, apparentemente innocua e anzi - addirittura apparentemente corretta e condivisibile - in realtà nasconde uno strumento perfetto per la censura. Ci riferiamo al comma 4-bis dell’articolo 23 del Codice della Strada, inserito dentro una disciplina che regola la pubblicità “in vista delle strade” soprattutto per ragioni di sicurezza e ordine, ma che in realtà viene di fatto utilizzato - in particolare dalle amministrazioni comunali più ideologiche e più inclini a tappare la bocca a chi la pensa diversamente - per censurare manifesti e affissioni scomode.
Cosa dice davvero il comma 4-bis
Il comma 4-bis dell’articolo 23 del Codice della Strada vieta sulle strade e sui veicoli «qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche». In pratica non si tratta tanto di un divieto legato al “come” o al “dove” viene collocata una pubblicità, ma di un divieto di contenuto: se un messaggio rientra nelle categorie indicate, non può comparire né su strada né su veicoli. Di base, come anticipato, sembrerebbe una norma innocua se non addirittura condivisibile, ma basta una lettura un po’ più accurata e un’attenzione ai dettagli - che fanno la differenza - per comprendere come alcuni termini facciano diventare l’ambito di intervento (e di decisione) amplissimo. Così ampio e variegato, oltre che vago, che praticamente qualsiasi cosa, soprattutto se letta con le lenti dell’ideologia e della malafede, può diventare discriminatoria, offensiva o lesiva.
Un Ddl Zan mascherato
Sul piano normativo, il 4-bis non nasce originariamente dentro il Codice della Strada: viene introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a-quater, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156. Nella sua nascita c’è però un dettaglio politico-parlamentare non di poco conto, un po’ difficile da lasciare al frutto del caso. Il 27 ottobre 2021, infatti, durante i lavori in Commissione al Senato, fu approvato un emendamento che inserì, nell’articolo 23, il concetto di norma “anti-discriminatoria”. Un concetto tanto vago e aleatorio quanto fu poi, di conseguenza, lo stesso comma 4-bis. Ma il 27 ottobre di quell’anno vi ricorda qualcosa? Ebbene, proprio quel giorno, sempre in Senato, veniva bocciato il liberticida e pericoloso Ddl Zan, incentrato su concetti come, appunto, la discriminazione in base alla fantomatica identità di genere. Da qui la sensazione che quel giorno, poiché un impianto ideologico veniva sbattuto fuori dalla porta del Senato, un altro - seppur ridimensionato, ma affine agli stessi temi - veniva fatto rientrare “dalla finestra” di Palazzo Madama.
Una norma pericolosa e liberticida
Anche questo comma, dunque, ha dei risvolti potenzialmente - e concretamente - liberticidi e pericolosi per la libertà di espressione, proprio per lo spazio enorme e vago che lascia all’interpretazione politica dell’amministrazione comunale di turno. Parole come “offensivo”, “lesivo del rispetto”, “discriminatorio” e persino categorie come “stereotipi di genere offensivi” o i riferimenti all’“identità di genere”, non vengono definiti in modo concreto e misurabile dalla norma. Di conseguenza sorge spontaneo il dubbio su chi decide, e come, e su che basi, quando un messaggio supera o meno una determinata soglia. Ed ecco quindi che questa vaghezza presta il fianco alla censura “a piacimento”: un messaggio può essere considerato legittimo da un’amministrazione e “discriminatorio” da un’altra, con il rischio che le autorizzazioni e le rimozioni non seguano un criterio oggettivo, ma la sensibilità politica del momento. È qui che il comma diventa liberticida: perché consente di trasformare la gestione della pubblicità stradale in un terreno di selezione ideologica, dove non si colpisce ciò che è davvero violento o realmente offensivo, ma ciò che è semplicemente sgradito e che esprime un’opinione diversa da quella dell’amministrazione comunale di turno.
Una mannaia su Pro Vita & Famiglia
Negli ultimi anni, proprio a causa di questo impianto normativo, Pro Vita & Famiglia si è vista censurare, oscurare, negare o rifiutare vari manifesti che veicolavano messaggi in realtà innocui e veritieri, ma giudicati “discriminatori”, “offensivi” o “lesivi” da alcune amministrazioni comunali di sinistra o a forte spinta radicale e progressista (QUI tutte le censure). È in questo contesto che nasce l’azione di Pro Vita & Famiglia a difesa della propria e dell’altrui libertà di espressione, in particolare con la petizione popolare “Un manifesto non è un reato: basta censure politiche”. Il richiamo è innanzitutto all’articolo 21 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Eppure – come denuncia la petizione – oggi uno di questi mezzi, appunto i manifesti stradali, non sarebbe più davvero libero. Questa “legge-bavaglio”, infatti, ha già portato alla rimozione di campagne che difendevano la vita, i bambini e la libertà educativa dei genitori, arrivando perfino a far dichiarare “discriminatoria” una campagna contro l’utero in affitto, che nel nostro Paese è illegale oltre che reato universale. Da qui l’obiettivo centrale della petizione: chiedere al Parlamento una legge che difenda la libertà di espressione anche nelle strade, tutelando le affissioni sociali – come i manifesti pro vita e pro famiglia – con una protezione analoga a quella che l’articolo 21 garantisce alla libertà di stampa, dunque con una modifica sostanziale del comma 4-bis dell’articolo 23 del Codice della Strada.