Si sta svolgendo a New York – iniziata lo scorso 9 marzo e che proseguirà fino al 19 – la 70ª Sessione della Commissione ONU sullo Stato delle Donne, nota con l'acronimo CSW70. Come abbiamo già avuto modo di approfondire, si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario multilaterale delle Nazioni Unite, in particolare per la difesa e la tutela delle donne in tutto il mondo.
Pro Vita & Famiglia ha avuto modo di visionare l’ultima versione del documento negoziale e il quadro che emerge è estremamente preoccupante. Il documento, infatti - formalmente dedicato al giusto diritto di accesso delle donne alla giustizia, al contrasto della violenza di genere e alla tutela dei diritti femminili - nasconde una strategia ideologica sistematica per promuovere l’aborto come diritto, l’identità di genere “autodeterminata” in luogo del sesso biologico, i finanziamenti pubblici privilegiati a gruppi femministi ed LGBT.
Ecco perché è fondamentale che la delegazione italiana – con il Rappresentante Permanente Giorgio Marrapodi, che agisce su mandato del Ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani – non avalli tale documento, ma anzi ribatta punto per punto a tutti gli elementi e i paragrafi più critici e ideologici. Ecco quali sono.
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Aborto come “diritto umano”
Il paragrafo 8(r) è uno dei più critici dell'intero documento. Il testo ONU originale impegna gli Stati ad "assicurare l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi" in accordo con il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ICPD, Il Cairo 1994) e con la Piattaforma d'Azione di Pechino. Il motivo per cui questo paragrafo è così pericoloso è preciso: il Programma d'Azione dell'ICPD viene interpretato dal sistema ONU come comprensivo del diritto all'aborto sicuro, e il Comitato CEDAW lo cita sistematicamente come fondamento giuridico per qualificare le leggi restrittive sull'aborto come violazioni dei diritti riproduttivi. L'aggiunta del termine "accesso universale" rafforza ulteriormente il carattere di obbligo assoluto. Accettare questo paragrafo senza riserve significherebbe, per l'Italia, riconoscere implicitamente l'aborto come diritto soggettivo universale — il che contraddice persino la stessa legge 194/1978 e tutta la giurisprudenza costituzionale italiana. La delegazione italiana deve pertanto opporsi con fermezza a questo paragrafo e chiederne l'eliminazione integrale o la sostituzione con una formulazione che garantisca la protezione delle donne da aborti forzati, sterilizzazioni forzate e qualsiasi forma di coercizione nelle scelte di pianificazione familiare, nel pieno rispetto del consenso informato.
Porte aperte alle “donne trans”
Dopodiché il paragrafo 8(n) introduce una formula ambigua e pericolosa per quanto riguarda la cosiddetta “identità di genere”. Si parla infatti di “diverse situations, contexts and conditions". Si tratta di un'espressione che potrebbe essere interpretata in sede applicativa per introdurre surrettiziamente l'inclusione delle persone transgender nelle politiche per le donne. Il rischio non è teorico: nel sistema ONU, le formule ambigue vengono sistematicamente sfruttate in senso estensivo dagli organismi di monitoraggio. La delegazione italiana deve quindi monitorare attentamente l'uso di questa formula e, se necessario, rilasciare una dichiarazione interpretativa formale che ne limiti la portata alla diversità di condizioni socioeconomiche e geografiche, escludendo esplicitamente qualsiasi riferimento all'identità di genere. In tal senso, la Corte di Cassazione italiana — con la sentenza n. 15138/2015 — ha già ribadito la centralità del sesso biologico nell'ordinamento italiano.
Finanziamenti ai gruppi femministi
Il paragrafo 8(ll) prevede poi che gli Stati facilitino l'accesso a finanziamenti pubblici "sostenuti, di base, prevedibili, flessibili e pluriennali" specificamente destinati ai "feminist groups", alle organizzazioni per i diritti delle donne e delle ragazze, e alle organizzazioni giovanili impegnate nell'accesso alla giustizia. Si tratta di un finanziamento pubblico privilegiato, strutturale e ideologicamente selettivo. Il problema è dunque duplice. Da un lato, la categoria "feminist groups" nel sistema ONU comprende di fatto le organizzazioni trans-femministe e LGBT, che si qualificano come tali. Dall'altro, questo sistema di finanziamento esclude implicitamente tutte le organizzazioni che non rientrano in queste categorie ideologicamente definite, a partire dalle organizzazioni pro vita e pro famiglia, che si occupano anch'esse a pieno titolo di tutela delle donne ma da una prospettiva diversa. È una discriminazione ideologica mascherata da politica di genere.
Facendo anche in questo caso riferimento all’ordinamento italiano, è bene riportare come il Codice del Terzo Settore italiano (D.Lgs. 117/2017) preveda espressamente che i finanziamenti pubblici alle organizzazioni della società civile siano assegnati in modo imparziale e trasparente, senza distinzioni ideologiche. Questo paragrafo, se adottato senza riserve, potrebbe quindi essere utilizzato per esigere che l'Italia destini fondi pubblici esclusivamente a organizzazioni femministe, escludendo quelle pro vita e pro famiglia. La delegazione italiana deve chiedere l'eliminazione integrale del riferimento ai "feminist groups" come categoria privilegiata, o in subordine una riformulazione che estenda il finanziamento a tutte le organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei diritti delle donne, senza distinzioni ideologiche.
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Il femminismo come ideologia di Stato?
Successivamente il paragrafo 8(kk) va addirittura oltre il finanziamento: assegna ai movimenti femministi un riconoscimento istituzionale formale come "partner essenziali" degli Stati nella lotta per l'accesso alla giustizia da parte delle donne. Il testo originale li elenca accanto alle organizzazioni indigene, ai sindacati e alle istituzioni nazionali per i diritti umani, elevandoli di fatto a interlocutori istituzionali privilegiati. Ma c'è di più: il paragrafo introduce esplicitamente il linguaggio dell'ideologia intersezionale, indicando come cause strutturali della discriminazione il "patriarcato", i "legami coloniali" e "altre forme di discriminazione sistemica". In particolare il primo termine è del tutto estraneo al diritto italiano, non è un concetto giuridico ma ideologico. Importarlo in un documento ONU che gli Stati sono chiamati a sostenere significherebbe legittimarlo come quadro di riferimento normativo. Anche in tal caso ci viene in aiuto l’ordinamento italiano, poiché l’'articolo 18 della Costituzione italiana garantisce pari dignità a tutte le organizzazioni della società civile. Di conseguenza, riconoscere i gruppi femministi come interlocutori privilegiati equivale a escludere implicitamente le organizzazioni pro vita e pro famiglia, che pure sono impegnate in modo diretto nella tutela delle donne e delle famiglie. La delegazione italiana deve quindi chiedere, anche in questo paragrafo, l'eliminazione del riferimento ai "feminist groups" come categoria separata e di tutto il linguaggio intersezionale dal testo.
"Gender equality”: non è solo linguaggio
Una delle battaglie negoziali più importanti - e meno visibili - che la delegazione italiana è chiamata a condurre alla CSW70 è di natura linguistica, ma dalle implicazioni giuridiche profonde. Il testo ONU, infatti, usa sistematicamente, in decine di paragrafi, la formula "gender equality" come obiettivo normativo. Nel sistema ONU, questa formula viene interpretata in modo estensivo come comprensiva dell'identità di genere autodichiarata, con la conseguenza di includere le persone transgender nelle politiche riservate alle donne. L'ordinamento italiano non conosce questa interpretazione: l’'articolo 3 della Costituzione e il Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006) tutelano infatti la parità basata sul sesso biologico, non di certo su un'identità soggettiva autodichiarata. La delega a una Commissione ONU di ridefinire il significato di "donna" attraverso una formula linguistica è inaccettabile dal punto di vista della sovranità normativa italiana. Per questo motivo, la delegazione italiana deve chiedere in modo sistematico la sostituzione di "gender equality" con "equality between women and men" o "women's equality" in tutti i paragrafi del documento. Non è un dettaglio redazionale: è la difesa del significato biologico del termine "donna" in sede internazionale.
Soldi per l’aborto con la scusa del contrasto alla violenza
Tornando al tema aborto, il paragrafo 8(z) prevede l'obbligo per gli Stati di garantire risorse adeguate e sostenibili a istituzioni e organizzazioni che forniscono supporto alle donne vittime di violenza: assistenza psicologica, supporto legale, servizi educativi, ripari sicuri. Fin qui, tutto condivisibile: e la parte del paragrafo relativa ai rifugi sicuri e agli spazi di protezione per le donne vittime di violenza va infatti attivamente sostenuta dalla delegazione italiana. Il problema è in un’aggiunta: tra i servizi da finanziare obbligatoriamente il testo include esplicitamente i "servizi di salute sessuale e riproduttiva". Come già spiegato, questa espressione viene interpretata dal sistema ONU come comprensiva dei servizi abortivi. Inserirla nell'elenco dei servizi obbligatoriamente finanziati nell'ambito del supporto alle vittime di violenza significa creare un obbligo implicito di finanziamento pubblico dell'aborto come componente dei programmi antiviolenza. La delegazione italiana deve quindi chiedere l'eliminazione del riferimento ai "servizi di salute sessuale e riproduttiva" dal paragrafo, mantenendo solo il riferimento generico ai servizi sanitari di base, e sostenere con forza la parte del testo relativa alla tutela concreta delle donne vittime di violenza.
"Hate speech": il rischio per i pro life
Infine c’è il paragrafo 8(ww), che impegna gli Stati a sviluppare sistemi di raccolta dati per contrastare "disinformation, misinformation, and hate speech", collegando esplicitamente questa attività al monitoraggio dei progressi nell'accesso alla giustizia per le donne. Anche in questo caso dietro una formula apparentemente innocua, e anzi, apparentemente da sostenere, si nasconde un rischio concreto e imminente. Nel linguaggio ONU e dell'Unione Europea, infatti, le formule "hate speech" e "disinformation" vengono sistematicamente applicate per qualificare come discorso d'odio o disinformazione le posizioni critiche nei confronti dell'ideologia transgender, le campagne per la difesa della famiglia naturale e le attività di sensibilizzazione sulla vita nascente. Organizzazioni come Pro Vita & Famiglia - che svolgono attività di comunicazione, advocacy e sensibilizzazione proprio su questi temi - rischiano concretamente di essere classificate come fonti di "disinformazione" o di "discorso d'odio". La libertà di espressione e la libertà di manifestazione del pensiero sono però - fortunatamente - garantite dall'articolo 21 della Costituzione italiana e dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco perché la delegazione italiana deve opporsi con fermezza a qualsiasi interpretazione di questo paragrafo che possa limitare la libertà di espressione delle organizzazioni della società civile che difendono la vita e la famiglia, e rilasciare una dichiarazione interpretativa formale che escluda esplicitamente le posizioni etiche e religiose dalla categoria dell'hate speech.
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Cosa deve fare l'Italia
Il quadro che emerge dall'analisi del testo in negoziato alla CSW70 è dunque abbastanza chiaro. Dietro obiettivi formalmente condivisibili - tutela delle donne, accesso alla giustizia, contrasto alla violenza - si cela un'agenda ideologica precisa e sistematica. La delegazione italiana ha dunque il dovere — e gli strumenti giuridici — per opporsi. La Costituzione della Repubblica, la legge 194/1978, il Codice delle Pari Opportunità, il Codice del Terzo Settore e la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione forniscono una base solida per formulare emendamenti, richiedere modifiche e rilasciare dichiarazioni interpretative formali. Ed è infatti ciò che già da diversi giorni Pro Vita & Famiglia chiede esplicitamente al ministro degli Esteri Antonio Tajani, diretto responsabile delle linee-guida a cui dovrà attenersi l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York, di recente nominato proprio da Tajani.
Di conseguenza, Pro Vita & Famiglia continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione dei negoziati alla CSW70 e continuerà a informare l'opinione pubblica su quanto accade nelle sedi internazionali dove si decidono le politiche globali che riguardano le donne, la famiglia e la vita.