C’è voluto il caso della cosiddetta “Famiglia nel Bosco” (QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI) - una vicenda che sta sollevando domande profonde sul confine tra protezione dell’infanzia e arbitrio istituzionale - per portare in Parlamento una proposta di riforma organica del sistema degli allontanamenti dei minori dal nucleo familiare. Lo scorso 11 marzo, la deputata Michela Vittoria Brambilla, di Noi Moderati, ha presentato alla Camera la proposta di legge A.C. 2838, dal titolo «Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per il rafforzamento della tutela dei minori nei procedimenti di allontanamento dal nucleo familiare». Un testo che nasce da un’urgenza reale, documentata e ormai insostenibile: quella di un sistema in cui la decisione di separare un bambino dai propri genitori può fondarsi su un’unica relazione redatta dai Servizi Sociali, senza contrappesi tecnici indipendenti, senza un collegio di esperti, senza garanzie procedurali adeguate al peso devastante di un simile provvedimento.
I numeri del problema
Una proposta che prende spunto, prima di tutto, dalle statistiche eloquenti su questo mondo, che già da sole raccontano bene la dimensione del problema. Secondo il Rapporto SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali) relativo all’anno 2024, al netto dei minori stranieri non accompagnati, i bambini e i ragazzi “fuori famiglia” in Italia erano, alla fine dello scorso anno, 35.667: di questi, 15.075 si trovavano in affidamento familiare e 20.592 erano collocati in servizi residenziali. A essi si aggiungono 21.841 neomaggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, ancora seguiti dai servizi sociali. Il costo complessivo per lo Stato, calcolando un valore medio di 150 euro al giorno per minore, secondo l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, supera 1,3 miliardi di euro all’anno.
L’allontanamento solo come extrema ratio
Il testo della proposta di legge, di conseguenza, si fonda su un principio ben preciso: la separazione di un minore dalla propria famiglia deve essere considerata ed applicata soltanto come extrema ratio, cioè quando la vita e il benessere del bambino non possono essere tutelati in nessun altro modo. Questo principio non è un’invenzione della proposta Brambilla: è scritto nell’articolo 30 della Costituzione, che tutela il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e nell’articolo 31, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia. Lo ribadisce, inoltre, l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di rispetto della vita familiare, e lo afferma anche l’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impone la preminenza dell’interesse superiore del minore in ogni decisione che lo riguarda.
Intervento dei Tribunali solo se necessario
Un’altra conseguenza inevitabile è quindi che l’ingerenza dei pubblici poteri - quindi dello Stato e, soprattutto, dei Tribunali - nella vita privata e familiare è legittima soltanto se necessaria, fondata su una base legale chiara e prevedibile, e rispettosa del principio di proporzionalità tra la misura adottata e lo scopo perseguito. La PDL lo ribadisce con nettezza: né le condizioni economiche particolarmente difficili di una famiglia, né l’adozione di metodi educativi non convenzionali possono da soli motivare un provvedimento di allontanamento. Eppure, nella prassi applicativa, queste derive sono avvenute. E il sistema attuale, privo di adeguati contrappesi, non ha saputo - o non ha potuto - impedirle. Ecco perché la proposta di legge nasce esattamente per colmare questo vuoto, diventato sempre più palese anche agli occhi dell’opinione pubblica.
Il collegio di esperti
Il cuore della proposta è l’introduzione del nuovo articolo 473-bis.27.1 nel codice di procedura civile, che istituisce il Collegio tecnico interdisciplinare obbligatorio. Prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento di allontanamento di un minore dal nucleo familiare o dalla casa familiare, il giudice avrà l’obbligo di nominare un collegio composto da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo dell’età evolutiva e un pedagogista o educatore professionale socio-pedagogico. Tutti devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno cinque anni, a garanzia di una reale esperienza sul campo. Il Collegio ha il compito di fornire un parere tecnico indipendente che il giudice deve obbligatoriamente prendere in considerazione ai fini della valutazione del superiore interesse del minore, dell’individuazione delle concrete modalità attuative di un eventuale allontanamento e dell’elaborazione di un progetto educativo per il periodo in cui il minore dovesse trovarsi lontano dalla propria famiglia.
Il superamento delle attuali criticità
Questo intervento punta a risolvere una delle criticità più gravi e denunciate nella prassi attuale: la possibilità che il magistrato fondi la propria decisione esclusivamente sulla relazione socio-psico-ambientale redatta dai Servizi Sociali, senza il confronto con altri esperti indipendenti. Con la riforma proposta, il giudice sarà vincolato ai pareri di più specialisti, ciascuno con una prospettiva diversa e complementare: neuropsichiatrica, psicologica, pedagogica. Un sistema di garanzie che si ispira alla logica del contraddittorio tecnico, portandola nella fase che precede la decisione più delicata e irreversibile che un tribunale possa adottare nei confronti di una famiglia. La proposta modifica inoltre l’articolo 473-bis.1 del c.p.c., stabilendo che l’esecuzione concreta del provvedimento di allontanamento non possa essere delegata a giudici onorari, ma debba rimanere sotto la responsabilità diretta del giudice titolare del procedimento.
L’esperto delle relazioni familiari fragili
Il Collegio tecnico interdisciplinare sarà coordinato inoltre da una nuova figura professionale introdotta ex novo dalla proposta di legge: l’esperto delle relazioni familiari fragili. Si tratta di un professionista con una formazione specialistica multidisciplinare - giuridica, psicologica, pedagogica e assistenziale - che opererebbe come snodo tecnico tra la famiglia e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela del minore: autorità giudiziaria, servizi sociali, servizi sanitari, istituzioni educative e scolastiche. Una figura «ponte», come la definisce la stessa proposta di legge, capace di coordinare, monitorare e garantire la coerenza tra la fase istruttoria, quella decisionale e quella esecutiva dei provvedimenti sull’affidamento dei minori.
Una figura che tutela i bambini
L’esperto non sarebbe un semplice osservatore, ma avrebbe poteri concreti. Può infatti presentare istanza al giudice per la modifica o la revoca della decisione di allontanamento, per la revisione delle modalità di attuazione o per la rielaborazione del progetto educativo del minore. È presente durante la fase dell’esecuzione dell’allontanamento stesso, con il compito di attenuarne per quanto possibile l’impatto traumatico. La sua azione andrebbe quindi a privilegiare gli interventi di sostegno «in famiglia» e «alla famiglia» rispetto a quelli «fuori famiglia»: un orientamento che inverte la logica spesso emergenziale e decontestualizzata che ha caratterizzato troppi procedimenti negli anni passati. Per accedere alla qualifica di “esperto”, potranno formarsi professionisti provenienti da categorie diverse: avvocati con esperienza in diritto di famiglia e minorile, assistenti sociali, curatori speciali e tutori di minori, mediatori familiari, educatori professionali, pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili. Inoltre, se la proposta di legge dovesse diventare realtà, un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro sei mesi dall’eventuale entrata in vigore della nuova legge, istituirà presso il Ministero della Giustizia l’elenco ufficiale degli esperti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Fino a 6 anni di carcere per chi mente sui bambini
L’ultimo articolo della proposta di legge è forse quello di maggiore impatto immediato: l’introduzione di sanzioni penali severe per chiunque, nell’ambito di un procedimento di allontanamento di un minore, ometta di riferire fatti rilevanti di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere in adempimento dei propri obblighi legali e deontologici. La norma si applica ai consulenti tecnici d’ufficio, agli operatori dei servizi sociali territoriali e sanitari, agli esperti delle relazioni familiari fragili e ai componenti del Collegio tecnico interdisciplinare. La pena prevista è la reclusione da tre a sei anni e l’interdizione dai pubblici uffici che coinvolgono minori.
Una legge contro i danni per i minori
In sostanza, dunque, come proprio la deputata Brambilla ha spiegato nel corso della presentazione alla Camera, la ratio della norma è quella, in primis, di proteggere i bambini e gli adolescenti dalle conseguenze traumatiche di un allontanamento ingiustificato o male istruito sulla salute psico-fisica, che possono in molti casi essere «irrecuperabili».
Chi è chiamato a valutare, a relazionare, a consigliare un giudice in un procedimento così delicato ha una responsabilità che non può essere tutelata dalla sola deontologia professionale. Ecco perché la legge penale, in questo campo, deve fare la sua parte. «Non si tratta di criminalizzare gli operatori sociali in buona fede - come è stato ribadito in conferenza stampa -, ma di creare un argine reale contro quelle derive, purtroppo documentate, in cui relazioni distorte, valutazioni superficiali o omissioni hanno contribuito a separare bambini dalle proprie famiglie senza che ve ne fosse la reale necessità». La proposta di legge Brambilla, dunque, rappresenta, nel suo complesso, un cambio di paradigma profondo: non più lo Stato che decide sulla famiglia, ma lo Stato che si mette al servizio della famiglia, con strumenti tecnici più rigorosi, con garanzie procedurali più solide e con la chiara consapevolezza che staccare un figlio dai propri genitori deve essere - sempre e comunque - l’ultima opzione.