12/02/2022

Eutanasia. Gandolfini: «Le enormi lacune del Ddl Bazoli. Non è neanche chiaro su palliazione e obiezione di coscienza»

Riportiamo qui di seguito un estratto del discorso pronunciato dal professor Massimo Gandolfini, medico neurochirurgo e psichiatra e presidente dell’Associazione Family Day, durante il convegno Eutanasia: vite da scartare? Il dovere della società di fronte alla sofferenza”, organizzato proprio dalla Onlus e da Euthanasia Prevention Coalition con la collaborazione di Family Day, Centro Studi Livatino, Amci, Forum Ass. Sociosanitarie e Movimento per la Vita,  presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, a piazza Montecitorio.




Sono fermamente contrario al principio di introdurre nell’ordinamento italiano la legalizzazione dell’eutanasia e/o di altre azioni che comportano la soppressione della vita del malato (suicidio assistito). Pertanto sono contrario al cosiddetto DDL Bazoli/Provenza che pretende di normare la “morte volontaria medicalmente assistita”.

Sul piano medico, sia strettamente professionale che deontologico, la nostra disciplina è nata e sussiste in quanto orientata alla “difesa della vita, la cura della malattia, il lenimento del dolore”, come dichiarato nel nostro Codice di Deontologia Medica. E’ uno stravolgimento dello statuto “ontologico” della professione medica proporre una figura di “medico – tanatologo”, autore diretto di provvedimenti destinati alla soppressione del paziente.

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Ciò premesso (principio che personalmente ritengo non ammetta deroghe), il testo del disegno di legge presenta numerose lacune e confusioni, non solo semantiche, ma di sostanza. Mi limito a pochi esempi:

  • Nel testo si delineano le caratteristiche del “candidato” all’eutanasia: affetto da patologia certificata come “irreversibile e con prognosi infausta, ovvero sia portatore di condizione clinica irreversibile”, e che da tali condizioni ne derivino “sofferenze fisiche e psicologiche” dallo stesso considerate “assolutamente intollerabili”;
  • Sia “tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso”.

Forse non ci si rendo conto con chiarezza di che cosa si sta parlano, pensando che si tratti di condizioni (quelle menzionate) di “terminalità”. Ma così non è: o si tratta di una mistificazione, oppure si tratta di colpevole confusione. Un paziente leucemico è un soggetto affetto da una malattia irreversibile e con prognosi infausta ma che, oggi, ha una spettanza di vita di buona qualità di svariati anni. E che dire di un paziente diabetico? Il diabete, notoriamente, è una malattia irreversibile, inguaribile, con prognosi infausta!

Altro aspetto: contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale (sentenza 242/19), nel ddl manca il riferimento ad un passaggio previo e inemendabile da parte del “candidato” attraverso le “Cure Palliative”, legge 38/2020. Si ricordi che “cure palliative” non vuol dire solo terapia del dolore, ma anche affiancamento e accudimento della persona sofferente. Da due anni si parla di “Legge sui Caregivers”, ma nulla di concreto è stato fatto. Perché?

Senza dimenticare che non si configura in termini precisi e chiari neppure il diritto di obiezione di coscienza.

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