05/07/2021 di Luca Marcolivio

«Ddl Zan incostituzionale»: 70 associazioni, tra cui Pro Vita & Famiglia, chiedono incontro con senatori

Sette punti critici che rendono il ddl Zan contro l’omofobia una legge invotabile. Visto l’imminente passaggio all’aula del Senato, almeno una settantina di associazioni pro-life, pro family (tra queste Pro Vita & Famiglia), operative nel sociale o nel volontariato, di ispirazione cattolica o laica, hanno sottoscritto una lettera indirizzata a tutti i senatori. L’invito è in primo luogo a una riflessione sui «principi di laicità dello Stato e di rispetto dei vincoli costituzionali, recentemente evocati dal Presidente del Consiglio nell’intervento nell’Aula di Palazzo Madama del 23 giugno scorso».

Il primo spunto è di carattere filosofico e antropologico. Mai nella «storia repubblicana», il legislatore ha mai voluto proporre una «visione» in cui «il “soggettivo” prevale totalmente sull’“oggettivo” e il dato reale non ha alcun valore, al punto da pervenire alla radicale teoria dell’indifferenza sessuale». Paradossalmente, proprio coloro che invocano un’approvazione immediata del ddl Zan in nome della «laicità», sono gli stessi che andrebbero a violare lo stesso principio di laicità, imponendo per via parlamentare «una specifica visione antropologica ed etica». Si vanno così a infrangere quei «“diritti inviolabili” di cui all’art. 2 della Costituzione, che non possono tollerare una imposizione sulle convinzioni esistenziali di ciascuna persona».

Il secondo aspetto di incostituzionalità segnalato dalle associazioni è ravvisabile nell’imposizione per legge, ai sensi dell’art.1 del ddl Zan, di una determinata concezione di «sesso», di «orientamento sessuale» e di «identità di genere», quando l’art. 33, che prevede la scienza e il suo insegnamento siano «liberi».

Terzo punto critico: l’imposizione di «strumenti penali e educativi» per veicolare una «scelta ideologica». Le associazioni ora si domandano: «se i comportamenti ingiusti (violenza, diffamazione, bullismo, mobbing, ecc.) sono già delitti, che spazio penale avrà la nuova “istigazione ad atti di discriminazione”? Che confini potrà nei fatti avere il nuovo reato se sarà peraltro parametrato a nozioni totalmente soggettive come quelle gender?». La vaghezza di tali impostazioni è, oltretutto, incoerente «con il principio di tassatività dell’art. 25 della Costituzione» e si sovrapporrà, «criminalizzandolo, al solo dissenso verso tale ideologia». Calpestando, così, anche il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero», sancito dall’articolo 21 della Costituzione.

Persino la partecipazione ad «associazioni o gruppi» che tra i loro scopi generici abbiano un «incitamento alla discriminazione» per «motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (art. 2, comma 1, lett. c), rischia di «tingersi di penale». Anche questo risvolto restringe «gravemente» il diritto dei cittadini di «associarsi liberamente» (cfr art. 18 Cost.). In conflitto con la Costituzione, sono anche «sanzioni accessorie» come la «inspiegabile interdizione all’attività politica per tre anni»: l’art. 49 Cost., al contrario, incoraggia la «partecipazione democratica». Altrettanto irregolare, secondo quanto segnalato dalle associazioni, è «l’inedito obbligo di prestare servizio nelle stesse associazioni LGBT la cui filosofia non era stata condivisa».

Assolutamente ingannevole e controproducente è la cosiddetta «clausola salvaidee», che restringe il ventaglio dei «convincimenti» e delle «condotte legittime» alla «condizione oscura» del non «compimento di atti discriminatori». Si rimette così alle «Procure penali» il compito di vagliare «su manifestazioni di pensiero e su vincoli associativi». È concreto, allora, il rischio di aprire «una stagione di delazioni e odio sociale, con evidenti effetti orizzontali di deterrenza sulla libera espressione e sull’organizzazione in corpi intermedi dei cittadini».

Ulteriore profilo di incostituzionalità: l’articolo 7 del disegno di legge, che introduce l’obbligo di insegnamento dell’ideologia gender «in ogni scuola di ogni ordine e grado», anche «contro il parere dei genitori». Viene così violato il principio di preminenza dei genitori nelle scelte educative per i figli, tutelato dall’articolo 30 della Costituzione.

Collegata a quest’ultimo punto è la violazione della «piena libertà» riconosciuta alle «scuole paritarie» dall’articolo 7 della Costituzione, attraverso l’articolo 9 del Concordato tra Italia e Santa Sede.

«Molte sono le voci che si sono alzate e si stanno alzando sulla proposta del Ddl Zan dalla società italiana, dalle sue più diverse culture, quali quelle riformista, progressista, femminista, radicale, conservatrice, liberale e cattolica», si legge in conclusione della lettera. L’intento è quello di «scongiurare gli effetti illiberali» denunciati, nell’auspicio che il Senato sappia essere «massima guarentigia dei più elevati valori democratici e del bene comune per la società italiana». Alla luce di ciò, le associazioni firmatarie chiedono «con urgenza anche un incontro con la Conferenza Capigruppo del Senato della Repubblica».

 




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