18/06/2021 di Luca Marcolivio

Ddl Zan, il magistrato Airoma: «Inasprisce i conflitti sociali»

Ritorno in grande stile del reato d’opinione ma non solo. Il ddl Zan è anche una tipica espressione del nostro tempo, in cui l’assenza di valori certi e condivisi e la contestuale indisponibilità della popolazione ad avviare una seria discussione culturale nelle agorà idonee, conducono ad una conclusione inevitabile e inquietante: a stabilire cosa sia discriminatorio e cosa non lo sia, è il giudice. Domenico Airoma, magistrato del Tribunale di Avellino e vicepresidente del Centro Studi “Rosario Livatino”, lo ha definito «panpenalismo». Raggiunto telefonicamente da Pro Vita & Famiglia, Airoma (tra i coautori del volume Legge omofobia: perché non va, “censurato” dalle librerie Feltrinelli), a seguito della sua audizione al Senato, ha illustrato le derive del progetto di legge.

 

Dottor Airoma, durante la sua audizione, lei ha spiegato come il ddl Zan vada a distorcere il concetto di discriminazione: può spiegarci?

«Il problema diventa rilevante quando ha luogo un’incitazione a commettere reati. La peculiarità del ddl Zan è in un concetto di discriminazione molto sui generis. Parliamo di discriminazione, quando vengono trattate con modalità diverse situazioni uguali. Ad esempio, trattare in modo diverso due persone in base al colore della pelle, significa commettere una palese discriminazione. Nel caso del razzismo, troviamo un aggancio oggettivo, nel caso dell’omotransfobia, questo aggancio non c’è. Nel caso dell’identità di genere, io posso considerarmi femmina, anche se non ho concluso il percorso di “transizione”, ma chi mi incontra non sa della mia identificazione. Si va allora a incriminare una diversità d’opinione. Lo strumento interpretativo non è più basato su un fatto ma su un modo di essere. Il rischio è che il giudice interpreti la norma in base ai suoi orientamenti culturali. Quando una persona è omofoba e quando non lo è? A sciogliere questo dilemma dovrà pensarci il magistrato, che attribuirà quindi al colpevole uno stigma morale: essere etichettati come omofobi, così come essere etichettati come razzisti, non è bello per nessuno… Altro aspetto che ho sottolineato nell’audizione: per affermare un’opinione viene usato lo strumento penale. Tutto questo non contribuisce affatto a placare la conflittualità sociale, semmai la inasprisce».

Il giudice, quindi, si sostituisce allo psicologo?

«Traducendo l’hate speech in precetto penale, questa norma rileva un atteggiamento interiore. Come ho provato a spiegare, nel nostro sistema penale, l’odio ha rilevanza soltanto quando si trasforma in movente ma è proprio il movente che va dimostrato, non l’odio, che è una disposizione interiore. In tal modo, si attribuisce al giudice il compito di indagare nella psiche di una persona, nel suo modo di pensare. Individuando l’odiatore, abbiamo una nuova categoria, che segna il discrimine tra un’idea legittima e un’idea criminale. Mentre – come accennavo prima – quando si trattano diversamente due persone in base al colore della loro pelle, siamo di fronte ad un’evidenza, nel caso dell’omotransfobia, trattiamo situazioni che, per qualcuno possono essere discriminatorie, mentre per qualcun altro non lo sono. E questa differenza d’opinione è dovuta a ragioni culturali, etiche, religiose. Quando viene portata sul piano penale, la questione si fa molto seria. Faccio un esempio concreto: se io gestisco una polisportiva dove si tengono gare femminili e lì si presenta un soggetto dal corpo maschile che vuole gareggiare, io posso escluderlo, pur ritenendo di non discriminarlo. Lui, però, si sentirà discriminato e potrà denunciarmi, aprendo un procedimento penale nei miei confronti. A questo punto, chissà per quanto tempo sarò indagato ed etichettato come omofobo. Nulla esclude che, in seguito, sarò assolto ma intanto avrò subito un processo penale, con tutto lo stigma sociale che ne consegue».

Siamo, dunque, come lei accennava nell’audizione, al «panpenalismo»…

«Esatto, è una deriva denunciata non solo da me ma da molti altri penalisti. Nel momento in cui manca un’etica condivisa, si preferisce delegare l’etica pubblica al diritto penale per stabilire, tramite un processo, cos’è giusto e cosa è sbagliato. Delegare l’etica all’ambito penale, significa penalizzare il dissenso, criminalizzarlo. Il diritto penale è l’extrema ratio per asportare un cancro, a patto che siamo tutti d’accordo che quello sia un cancro. È chiaro chi siano il mafioso o lo spacciatore ma l’omofobo chi è? Chi lo stabilisce? Il rischio paradossale, e probabilmente non voluto, che si incorre nell’approvare questa norma, è quello di incentivare la conflittualità. Se inizio ad utilizzare lo strumento della denuncia penale, chiunque può finire sotto processo da un giorno all’altro. E le fattispecie di “omofobi” che rischiano di venire accusati sono moltissime: potrebbe capitare al genitore, all’insegnante, al catechista. Nessuno di noi è immune in partenza da questo stigma».




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