editoriale a cura di Giacomo Rocchi*
In queste settimane di dibattito pubblico - e parlamentare - sulla proposta di legge che vorrebbe regolamentare il suicidio medicalmente assistito, si è tanto parlato di presunti “obblighi” che il Parlamento avrebbe nel dover legiferare in materia, in particolare dopo le pronunce della Corte Costituzionale sul fine vita. Allo stesso modo tanto si è detto su un altrettanto presunto vulnus normativo e sulla “bontà” di una legge che andrebbe a restringere gli accessi a questa pratica. Vediamo, nel dettaglio, come e perché si tratta invece di falsi miti di vere e proprie - come si direbbe oggi - “fake news”.
Nessun obbligo per il Parlamento
Iniziamo nel mettere in chiaro che non esiste un obbligo costituzionale per il Parlamento di adottare una legge come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019. La mancanza di un obbligo costituzionale è pacifica anche per la Corte: con l’ordinanza n. 207 del 2017 e poi con le sentenze nn. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, la Corte si è limitata ad “auspicare” l’intervento del legislatore, ben consapevole che il quadro disegnato dai Costituenti attribuisce il ruolo centrale nell’approvazione delle leggi al Parlamento, nella sua sovranità, discrezionalità e libertà. Nella sentenza n. 66 del 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito “il significativo margine di discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana discendente dall’art. 2 della Costituzione e l’autonomia del paziente” e ha definito le scelte del legislatore “non obbligate”. Nella sentenza n. 135 del 2024 la Corte ammette che il legislatore può dettare “una diversa disciplina”: ma è pacifico che il Parlamento può decidere di non approvare alcuna legge ovvero di modificare la normativa vigente. Ciò si desume dall’art. 70 della Costituzione, secondo cui “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, nonché dagli artt. 134 e 136 della Costituzione, che attribuiscono alla Corte Costituzionale solo il compito di valutare la legittimità costituzionale delle leggi, e infine dall’art. 28 della legge 87 del 1953 che esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento da parte della Corte.
Nessun vuoto normativo
Un altro punto, anzi mito, da sfatare è che non esiste, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, nessun vuoto normativo che necessiti di essere colmato da una legge. In forza di quella pronuncia l’aiuto al suicidio resta punito dall’art. 580 del codice penale ma l’area di punibilità è stata ridotta dall’intervento della Corte per i soggetti che “agevolano l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. La sentenza è stata direttamente applicata dai giudici penali, ma anche dalle strutture del servizio sanitario nazionale e dai comitati etici, per il ruolo loro attribuito dalla sentenza; di conseguenza, in diverse parti d’Italia, senza alcuna necessità di una legge nazionale o regionale, alcune persone che si trovavano nelle condizioni indicate dalla Corte sono state aiutate a suicidarsi e chi le ha aiutate non ha subito alcun processo penale. Sono casi resi pubblici: ad esempio due in Veneto, uno nelle Marche, uno in Lombardia, uno in Friuli Venezia Giulia. Un comunicato della Associazione Luca Coscioni afferma espressamente che “anche senza una legge regionale o una delibera come quella dell’Emilia-Romagna, che indichi chi ha l’obbligo di fare cosa all’interno della sanità regionale e i tempi di risposta ai malati che chiedono la verifica delle condizioni affinché non sia punito l’aiuto al suicidio, la sentenza Cappato della Corte costituzionale (cioè la sentenza n. 242 del 2019) va applicata, lo prevede la Carta costituzionale. Non occorre alcun provvedimento applicativo”. In definitiva, non solo il Parlamento non ha un obbligo costituzionale di intervenire, ma una sua legge non è nemmeno richiesta per sanare un vuoto normativo. Il trascorrere degli anni da quella sentenza e la sua ripetuta diretta applicazione lo dimostrano ogni giorno di più.
Sarebbe giusto approvare una legge?
Sorge spontaneo, quindi, domandarsi perché la presunta necessità di una legge, quando in realtà i presupposti per la non punibilità del suicidio assistito sono stati fissati e precisati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2024 e quando gli interessati che si trovavano in quelle condizioni hanno – purtroppo – avuto accesso a quella pratica. Una legge che, altra domanda che sorge spontanea, sarebbe di conseguenza giusto approvare? La prima risposta è: una legge coinvolgerebbe nella responsabilità per quelle morti facilitate l’intero popolo italiano che il Parlamento rappresenta. Oggi, la possibilità di essere aiutati a morire ricade sulla responsabilità dei giudici della Corte Costituzionale; la sentenza 242, giuridicamente non è modificabile, ma, appunto, è stata adottata da giudici che il popolo non ha eletto. Quindi: è una questione di democrazia. Il popolo ha eletto parlamentari affidando loro il compito di approvare leggi che consentono il suicidio assistito? La seconda risposta è ovvia e trova conferma dall’esperienza di Paesi che hanno approvato leggi del genere: una legge che legittimasse l’aiuto al suicidio, a prescindere dalle intenzioni dei proponenti, avrebbe l’effetto di estendere i casi e aumentarne il loro numero. Quando una legge dello Stato consente una certa condotta, essa, nella coscienza dei cittadini, diventa lecita, se non “buona”; la legge incide sulla coscienza sociale.
Una proposta di legge che non restringe, ma allargherebbe, il campo
Tutte le questioni finora affrontate - e i vari dettagli della proposta di legge il cui iter è in corso in Parlamento - ci fanno arrivare alla conclusione e alla consapevolezza che, qualora fosse approvata la norma, il punto di arrivo sarebbe inevitabilmente il riconoscimento di un diritto alla morte, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale. Ogni diritto, poi, ha la tendenza ad espandersi (“perché in questo caso sì e nell’altro no?”; “perché quel malato sì e quell’altro no?”); se sarà approvata una legge, dopo che i “paletti” eventualmente apposti dal legislatore – ma nel testo unificato di paletti ce ne sono davvero pochi – saranno stati abbattuti dai giudici, resterà come unico criterio per l’accesso al suicidio assistito (e chissà? forse anche per l’omicidio del consenziente) la sofferenza insopportabile, fisica o psicologica, della persona e, quindi, la sua “autodeterminazione” nel decidere di morire. Chi sostiene che una legge è necessaria per la riduzione del danno derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale ha torto, che ne sia consapevole o meno: il danno aumenterà, le persone destinate ad una morte anticipata saranno molto più numerose, sempre più spesso quella morte sarà percepita come “la” soluzione, più rapida, indolore, economica, inevitabile.
Perché non è "un male minore"
Una nuova legge sul suicidio assistito non rappresenta affatto un male minore, perché non offre alcuna garanzia concreta di ridurre i suicidi né propone soluzioni serie per le vere cause che spingono una persona fragile a chiedere la morte. Il testo in discussione al Senato, come già accennato, sembra ignorare completamente la necessità di rafforzare le cure palliative, i servizi di assistenza domiciliare, l’accompagnamento psicologico e sociale. Non sembra neanche affrontare in modo stabile, concreto e strutturale l’isolamento, la sofferenza, la paura, ma rischia di certificarli come motivi validi per far morire. Anziché prevenire, rischia di legittimare. Anziché aiutare, rischia di abbandonare. Come accaduto per l’aborto o la fecondazione artificiale, l’assenza formale dell’espressione “diritto” non impedisce che nei fatti la giurisprudenza - o meglio ancora, la cultura, la cittadinanza, la prassi - lo riconosca. Il linguaggio tecnico del disegno di legge parla chiaro circa le condizioni e le richieste dei pazienti: “domanda”, “accoglimento”, “termine perentorio”, tutti elementi tipici del riconoscimento di un diritto esigibile. Ma se si riconosce il suicidio come diritto, allora il dovere dello Stato non sarà più quello di curare e custodire, ma di garantire una morte rapida e certificata.
A decidere, come già spiegato, sarà un Comitato Nazionale di Valutazione, composto da membri nominati dal governo: non sarà quindi indipendente, cambierà con la politica, e tra i sette componenti solo uno è esperto in cure palliative. Nessun contatto diretto con il paziente è previsto: l’autorizzazione può arrivare sulle carte, senza nemmeno uno sguardo o un ascolto. In queste condizioni, quindi, anche chi non ha ricevuto le cure dovute potrà essere autorizzato a morire. Il rischio è enorme: si crea una scorciatoia pericolosa, che spinge a ritenere la morte come soluzione accettabile davanti al dolore, di conseguenza lo Stato che dovrebbe farsi prossimo si fa complice dell’abbandono.
Non possiamo accettare la negazione del diritto alla vita
Infine, c’è una questione più strettamente morale, che però si intreccia con il vero diritto in ballo nell’intera vicenda: la Vita. Non possiamo infatti accettare che il legislatore neghi, per alcune categorie di malati e di persone fragili e vulnerabili, il loro diritto alla vita nella sua pienezza. La stessa Corte Costituzionale ha ricordato il pericolo che, per alcuni, il “diritto di morire” potrebbe trasformarsi nel “dovere di morire”, per non essere di peso ai familiari e alla società. Ecco dunque che si arriva a quelli che in realtà sono i veri obblighi del Parlamento. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2025, li enuncia: il dovere dello Stato di tutela della vita, che si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona; la difesa della vita delle persone debole e vulnerabili, malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine: persone che potrebbero essere vittime di condotte abusive da parte di terzi ma anche di una “pressione sociale indiretta” che potrebbe convincerle “di essere divenute un peso per i propri familiari e per l’intera società”. E ancora: l’obbligo di mantenere la sanzione penale per l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio, l’obbligo di evitare che la richiesta di suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata o non genuina, come può avvenire in particolari situazioni cliniche; il dovere di assicurare una seria assistenza medica; il dovere – su cui la Corte insiste – di mettere concretamente a disposizione un percorso di cure palliative, che configura un prerequisito della scelta del paziente; il dovere di un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale; il dovere di garantire “adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa”; il dovere di “mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l’isolamento”; il dovere di prendersi cura delle famiglie che assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi.
Chi ha redatto il testo unificato, di questi obblighi sembra essersene dimenticato. Inoltre - ma qui si aprirebbe un ulteriore, grande, capitolo - non bisogna dimenticare che l’articolo relativo all’implementazione delle cure palliative prevede espressamente che si agisca “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
*Giacomo Rocchi - nella foto in evidenza - è un magistrato italiano della Corte di Cassazione, presidente di Sezione. Ha partecipato alla conferenza stampa di Pro Vita & Famiglia onlus “Fermate la Legge, non fermate la Vita”, dello scorso 17 luglio 2025 nei pressi del Parlamento per chiedere l'immediato stop della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito.