06/08/2021 di Redazione

Rinfreschiamoci la memoria sul dramma dell'eutanasia: da dove viene e dove porta

Due visioni dell'uomo e del mondo si fronteggiano intorno alla questione dell'eutanasia: il principio di dignità di ogni vita e il principio di autodeterminazione. L'eutanasia è il totem da abbattere o il diritto da liberare? Ecco perché anche in periodo estivo non bisogna mai abbassare la guardia e anzi, bisogna ricordarsi perché noi a queste domande rispondiamo sempre con un "no" al dramma dell'eutanasia. Di seguito riproponiamo un approfondimento-focus su questa tematica.




Indice

Definizione

L’eutanasia è l’atto, che può essere compiuto tramite un comportamento attivo od omissivo, deliberatamente orientato alla soppressione, perlopiù indolore, di una vita umana, al fine di liberare il malato dalla sofferenza (1).

Dall’analisi attenta di questa definizione si possono enucleare tutti gli elementi necessari perché si concretizzi una condotta eutanasica:

- un atto umano, ossia libero e volontario;
- non importa se consistente in azione (attivarsi per dare la morte) o in omissione (privare il malato delle cure necessarie);
- che sia legato mediante rapporto di causalità alla morte di una persona (elemento oggettivo);
- con l’intenzione di liberarla dalla sofferenza (elemento soggettivo o psicologico).

Ciò che conta, dunque, è che l’autore della condotta provochi la morte di una persona per motivi pietosi. È irrilevante qualunque altro elemento che, tutt’al più, sarà accessorio ed eventuale: la gravità o tipologia della sofferenza patita dalla persona, il consenso esplicito o presunto, la sua opposizione, ecc.

 

Eutanasia attiva e passiva

Alla luce di quanto detto è opportuno sottolineare che la pur diffusa distinzione dell’eutanasia in attiva e passiva rischia di ingenerare l’equivoco per cui la forma “passiva” sia meno grave di quella attiva; come se l’omissione, ovvero il rinunciare a fare qualcosa, porti con sé una carica di disvalore meno importante rispetto all’azione. Dovrebbe essere superfluo ricordare che comportamento attivo e omissivo si equivalgono quando producono il medesimo risultato e sono sorretti dalla stessa intenzione. Di più: talvolta l’omissione può essere più grave dell’azione, come nel caso in cui si lasci morire una persona di fame e di sete, comportamento di per sé connotato da una particolare crudeltà. 

 

Distinzioni necessarie: eutanasia, omicidio e suicidio

Dalla corretta definizione di eutanasia dipende la sua distinzione da altri comportamenti occisivi che rilevano nell’ambito della prassi medica. Quando, ad esempio, la morte si verificasse contro la volontà o al di là delle previsioni dell’agente, saremo in presenza di omicidio colposo ma non di eutanasia. Quest’ultima infatti richiede sempre l’elemento psicologico della voluntas per concretizzarsi (2).

Quanto alla relazione tra eutanasia e suicidio, va innanzitutto sottolineato il giudizio di disvalore portato dalla tradizione filosofico-giuridica classica e cristiana nonché, in generale, dagli ordinamenti statuali fino al XX secolo, nei confronti dell’atto di togliersi la vita (3). Questa valutazione negativa, lungi dal trovare fondamento esclusivo nella religione cristiana, risale al diritto romano (4) e mantiene veste giuridica nei secoli successivi praticamente ovunque. Ciò è dovuto al fatto che il suicidio è un atto che contraddice il bene della vita, danneggia le relazioni umane e, oltre a essere autodistruttivo per chi lo compie, mina le basi stesse della società.

Si comprende allora perché lo Stato non può, in verità, riconoscere un “diritto al suicidio” e quanto sia assurdo per le istituzioni, in quanto contrario alla loro stessa ragion d’essere, industriarsi per “assisterlo”. Ecco perché le norme penali che prendono il titolo di "omicidio del consenziente" e di "istigazione o aiuto al suicidio" hanno sempre represso questo tipo di fattispecie. È questa prospettiva che oggi si cerca di capovolgere, trasmigrando il fatto dalla categoria dell’omicidio "acconsentito" o del suicidio "istigato" a quella del suicidio “assistito”.

 

Una forma particolare di eutanasia: il suicidio assistito

Il cosiddetto suicidio assistito consiste nell'aiuto medico, ma anche logistico-amministrativo, che lo Stato offre a chi ha deciso di togliersi la vita. Si tratta di una pratica che costituisce una particolare forma di applicazione dell’eutanasia, con peculiarità sue proprie. La differenza tra le due figure è triplice:

  1. Innanzitutto, come abbiamo visto, l’eutanasia può procedere da una richiesta esplicita del paziente, ma può anche derivare dall’atto spontaneo e autonomo di un terzo ai danni del malato ignaro, laddove il suicidio assistito è sempre frutto della libera decisione di chi intende morire;
  2. In secondo luogo, se nell’eutanasia è sempre un estraneo a procurare la morte, nel suicidio assistito è il diretto interessato a compiere autonomamente il gesto estremo (di norma ingerendo sostanze venefiche). Alla clinica compete la parte preventiva, di ricovero e preparazione, e quella successiva, di gestione medico-legale del decesso;
  3. Infine un dettaglio evidente: mentre l’eutanasia può compiersi mediante un’azione o un’omissione, il suicidio assistito è di regola "attivo" (tranne che, forse, in casi rarissimi di rinuncia al nutrimento, come può essere accaduto nella drammatica vicenda della ragazza olandese Noa Pothoven).

Puntuale è l’osservazione di Mario Palmaro a proposito della legalizzazione del suicidio. Lo Stato (almeno in Italia e almeno finora) si impegna a ostacolare il comportamento suicida, imponendo ai consociati l’obbligo di intervenire in soccorso di chi attenta alla propria vita. Osserva Palmaro: «Tale condotta [in aiuto di chi tenta il suicidio, n.d.r.] sarebbe addirittura gravemente illecita, qualora lo Stato ritenesse che la volontà di uccidersi fosse un diritto. Con la conseguenza – aberrante e paradossale – che dovremmo assistere in maniera del tutto passiva a ogni tentativo di suicidio, e dovremmo coerentemente evitare di prestare soccorso a un ferito, che abbia tentato di togliersi la vita» (5).

 

I principali argomenti a favore dell’eutanasia

Gli argomenti impiegati nel dibattito sulla legalizzazione dell’eutanasia sono molteplici, ma possono essere ricondotti essenzialmente a due macro-categorie entrambe afferenti – questo è il dato interessante – a un unico principio da cui traggono la loro forza persuasiva.

La prima categoria è quella della libertà individuale, cioè del soggetto che soffre, e comprende i seguenti argomenti:

- il principio di disponibilità della vita, ovvero il diritto a morire ("Sulla mia vita decido io");
- il principio di qualità della vita, ovvero il diritto a morire "con dignità" ("Questa non è più vita degna di essere vissuta").

La seconda categoria è quella della libertà collettiva, cioè dei soggetti che in maniera diretta o indiretta si relazionano con il sofferente, e vi rientrano i seguenti argomenti:

- i costi sociali necessari alla cura dei pazienti;
- la sofferenza di familiari e amici nel dover assistere, impotenti, al dolore dei propri cari.

In entrambi i casi parliamo di libertà, da intendere precisamente come libertà dalla sofferenza e dalle sue conseguenze per il singolo, per la società e finanche per lo Stato. Il quadro in cui si inscrivono queste riflessioni si fonda sulla negazione della possibilità di trovare un senso, tanto alla sofferenza quanto alla stessa esistenza, che sia oggettivo e universale, ossia valido per tutti. Il ragionamento che ha preso piede nella mentalità comune, e che orienta l’opinione pubblica in favore dell’eutanasia, è più o meno questo: ogni essere umano è padrone della propria vita e, in quanto libero, decide autonomamente come rispondere alle grandi questioni esistenziali sulla vita e sulla morte; lo Stato è laico e pertanto incompetente a prendere posizione intorno a simili questioni, restando comunque a suo carico la tutela della libertà dei cittadini. Ne deriva che il modo più giusto per garantire il pieno esercizio della libertà personale consiste nel riconoscere ai singoli il diritto di scegliere come e quando morire (6).

 

Da dove viene l'eutanasia: liberalismo e autodeterminazione

È evidente, a questo punto, che il principio all'origine della mentalità eutanasica è il liberalismo. Si badi bene: liberalismo e non libertà. La differenza sta nel fatto che il primo costituisce un’esasperazione della seconda. Il concetto di autodeterminazione, infatti, che rappresenta il bastione a tutela delle istanze liberali in bioetica, non coincide con la libertà tradizionalmente intesa.

La libertà è la facoltà di scegliere. In quanto tale, dunque, essa costituisce il mezzo più importante a disposizione dell’essere umano poiché contiene virtualmente, in sé, ogni fine. L’oggetto della scelta, infatti, è il fine della libertà; e tale fine non può che essere un bene, un qualche miglioramento, e quindi perfezionamento del soggetto rispetto alla situazione in cui si trovava prima di compiere la scelta. La libertà – questo è il punto – non si autogiustifica. Non è "degna" in se stessa, ma solo nella misura in cui persegue un fine buono.

L’autodeterminazione è tutt’altra cosa, ovvero «l'espressione della libertà individuale assunta quale criterio di se medesima» (7). L’autodeterminazione non fonda – come fa la libertà – una dignità che deve costruirsi in accordo con il bene e la norma morale; l’autodeterminazione è la norma morale. Il soggetto può determinarsi in qualunque direzione, compresa quella della distruzione di sé e quindi opposta al bene oggettivo della vita. In definitiva, l’autodeterminazione non è il presupposto per la dignità umana, ma coincide con essa; al punto che, senza possibilità di determinarsi, il soggetto perde la propria dignità. Ecco il senso dell’idea diffusa secondo cui ognuno deve poter “morire con dignità”: vuol dire precisamente “morire per propria scelta”.

 

I principali argomenti contrari all'eutanasia

La libertà non può avere valore assoluto

È utile avviare la riflessione partendo proprio dal principio di autodeterminazione e cominciando col dire che, se tale principio, come formulato nella letteratura liberale e femminista, fosse autentico e valido, la stessa idea di Stato non sarebbe ammissibile:

«Se l’autodeterminazione fosse un diritto fondamentale della persona, più nessuna legge sarebbe ammissibile, perché la legge non avrebbe il "diritto" di vincolare la condotta dell’uomo. Affermare [...] che l’autodeterminazione è un diritto fondamentale significa assumere una posizione nichilistica del diritto [...]. Ogni diritto consiste nel riconoscimento di una libertà soggettiva per il conseguimento di un bene e, dunque, nella tutela di una facoltà di azione in vista di un fine. [...] L’ordinamento giuridico può consentire che il soggetto non persegua il bene in vista del quale il diritto è riconosciuto, ma non trasformare in “diritto” la mera libertà di fatto di distruggere il bene che costituisce la ragione per cui il diritto sussiste. [...] Nel divorzio tra l’autodeterminazione e il suo oggetto l’uomo è privato del criterio di misura per delimitare l’ampiezza del suo potere. Allo stesso modo gli si assegna l’ingiusta facoltà di pretendere che gli altri distruggano il bene che egli non è in grado di annichilire con le proprie forze da solo» (8).

Questo passaggio ha anche il merito di evidenziare il carattere profondamente sociale della questione. Romano Guardini ne ha scritto a proposito dell’aborto procurato, ma l’osservazione è sempre valida: «A questo diritto corrisponde in altra sede un preciso dovere, ossia quello di compiere l’uccisione. […] Il singolo medico può rifiutarsi, se però si verificasse il caso limite che tutti i medici disponibili si rifiutassero, lo Stato dovrebbe costringerne uno. L’eccezione serve a rivelare ciò che si cela nella regola e che di solito non viene notato. Siamo dunque giunti proprio al punto in cui […] un uomo viene messo di fronte al dilemma di fare ciò che per la sua coscienza morale è un assassinio, oppure di perdere la sua professione: una delle forme peggiori di sconvolgimento sociale che possa mai darsi» (9).

 

Lo Stato diventa giudice della qualità della vita

Come è stato giustamente notato (10)la volontà del paziente costituisce solo apparentemente il fondamento dell’eutanasia. Infatti nel momento in cui uno Stato decide di legalizzarla, si trova di fronte a un bivio: o fornire la morte dietro qualsiasi richiesta, anche da parte di persone perfettamente sane che però desiderassero di morire, oppure limitare le prestazioni eutanasiche alle richieste “più gravi”. Eppure, a pensarci bene, qui il vero discrimine è dato da un giudizio sulla qualità della vita operato dalle istituzioni, che in alcuni casi valutano di poter dare la morte ai cittadini, in altri no. Ci saranno sempre, perciò, dei malati che si vedranno opporre un rifiuto da parte dello Stato.

 

Il paradosso della morte per tutti

Logica conseguenza di quanto detto sopra, è la violazione del principio di uguaglianza. Se si ritiene di dover legalizzare l’eutanasia, è perché lo Stato vuole venire incontro alle esigenze dei malati che chiedono di far cessare le proprie sofferenze. La sofferenza, tuttavia, è un’esperienza eminentemente soggettiva, che varia da persona a persona: ciò che è sopportabile per Tizio sarà del tutto intollerabile per Caio. Se il legislatore decide di entrare nel merito di una dimensione tanto personale, non solo si erge ad arbitro della vita e della morte, ma – esito paradossale –, compie una discriminazione tra i cittadini, ad alcuni riconoscendo e ad altri negando la “dolce morte”. I soggetti “esclusi” dal diritto, perciò, potranno invocare il rispetto della propria condizione per esigere la parità di trattamento. Ne deriva che, in principio, lo Stato sarebbe tenuto a dare la morte a chiunque ne facesse richiesta.

In questa situazione nasce anche un altro paradosso: quello della pena di morte. In molti Stati che hanno legalizzato l'eutanasia oppure dove si discute della legalizzazione (come in Italia), la pena di morte è proibita. In Italia, ad esempio, il divieto assoluto di pena di morte è stato costituzionalizzato nel 2007. Ciò significa che la morte non può essere comminata nemmeno al peggior criminale. In caso di legalizzazione dell'eutanasia, però, questo comporterebbe una maggior tutela della vita dei criminali rispetto alla vita dei pazienti sofferenti o disabili. Una persona disabile sofferente potrebbe essere uccisa, mentre un pluriomicida no (anche se preferisse morire piuttosto che passare il resto della vita in carcere).

 

Il "piano inclinato"

Fonte: Tempi.it

 

Come dimostra l’esperienza dei Paesi che hanno legalizzato da tempo l’eutanasia (11), ci troviamo in presenza di una prassi che, una volta avviata, si presta ad allargarsi a macchia d’olio, arrivando a colpire (talvolta anche contro le stesse previsioni di legge) non solo quelle persone che non hanno avanzato alcuna richiesta, ma perfino quelle che vorrebbero vivere o i cui rappresentanti legali si oppongono all’interruzione delle cure. Sono lì a dimostrarlo, su tutti, i casi tristemente noti di Charlie Gard e Alfie Evans in Inghilterra e di Vincent Lambert in Francia. In tutto ciò si osserva una certa spinta anche logico-giuridica ad applicare l’eutanasia a chiunque la chieda, per non contraddire il principio di uguaglianza; e, d’altra parte, anche a chi non la chiede, poiché lo Stato è divenuto arbitro della qualità della vita.

L’argomento del “piano inclinato” non muove l’obiezione a livello dei princìpi quanto piuttosto empirico. È vero che, di per sé, il pericolo di un abuso non giustifica il divieto dell’uso, ma è anche vero che la bontà o malizia di una scelta politica è in gran parte testimoniata dal quadro globale delle conseguenze a cui porta. Ciò è tanto più vero in materia di tutela della persona.

 

Stravolgimento dell'arte medica

Dal tempo di Ippocrate ai giorni nostri, l’arte medica è sempre stata caratterizzata da un luminoso contrassegno che l’ha custodita integra nella sua funzione essenziale di aiuto alla salute e difesa della vita. La medicina autentica opera in vista del bene oggettivo del paziente che si manifesta dall’intenzione dell’atto medico e dalle conseguenze che ne derivano. Se il medico fosse un semplice esecutore della volontà del paziente, una volta obbligato a dare la morte su richiesta, e cioè a compiere il sacrificio massimo, sarebbe tenuto a esaudire qualunque altro desiderio e compiere qualsiasi sacrificio “minore”: come per esempio effettuare l’amputazione di arti sani, qualora fosse domandata dai pazienti. In una società del genere, nessuno avrebbe più la certezza che il medico che ha di fronte stia operando davvero in vista del bene oggettivo della vita, e non in direzione di una soluzione più “sbrigativa”.

 

Non è mai lecito uccidere l'innocente

In conclusione, il principio che ricapitola quanto esposto sopra e che si pone a fondamento dell’etica come del diritto. La vita è il fondamento di ogni altro bene e reca in se stessa, a prescindere dalle condizioni particolari, una dignità intrinseca e insopprimibile che non diminuisce al ridursi della salute. La grandezza di questo principio si può cogliere in pieno solo considerandolo in un’ottica trascendente, che va oltre il dato sensibile della natura e apre l’orizzonte della riflessione al senso della vita, all’infinito e alla dimensione religiosa dell’essere umano. Tuttavia, anche a prescindere dal discorso su Dio, l’intangibilità della vita umana innocente mostra tutta la sua forza quando si considerano le conseguenze che derivano dalla sua negazione: una volta infranto questo argine, non esiste più alcun limite giustificabile alle violazioni sulla persona, che potranno a questo punto moltiplicarsi in ogni direzione arrivando, in questo caso sì, a intaccare la dignità umana. 

Se infatti in determinate circostanze la morte è più degna della vita, allora sarà ben possibile che qualunque altra condizione lo sia: così, ad esempio, sarà lecito il contratto con cui una persona si renda volontariamente schiava di un’altra. In fondo il sacrificio della libertà è inferiore a quello della vita. In linea di principio si potrà legalizzare ogni forma di umiliazione dell’essere umano perché l’umiliazione massima – l’uccisione dell’innocente – è già stata ammessa.

«Ogni violazione della persona, specialmente quando s’effettua sotto l’egida della legge, prepara lo Stato totalitario. Rifiutare questo e approvare quella non denota chiarezza di pensiero né coscienza morale vigile» (12).

 

Dove porta l’eutanasia: la vita col senso di colpa

Il diritto, in uno Stato, non serve solo a regolare i rapporti sociali per consentire che si svolgano ordinatamente entro certi confini; ma proprio stabilendo quei confini, il legislatore dice ai consociati che al di fuori del perimetro legale la condotta umana non può andare. È evidente dunque che la legge non ha solo una funzione prescrittiva bensì anche educativa: la norma non si limita a stabilire che “questo si può fare, quest’altro no”; ma in questo modo insegna al cittadino che ci sono condotte giuste e condotte sbagliate. Altrimenti il divieto non avrebbe senso. Legalizzando l’eutanasia, perciò, lo Stato sta dicendo che la soppressione di una persona perché malata è una cosa giusta o quantomeno indifferente. Poi si possono effettuare tutti i distinguo del caso, ma il cuore del messaggio sociale che viene lanciato è questo. Di più: «La norma giuridica di una generazione tende sempre a trasformarsi nella norma morale della generazione successiva» (13). Chi cresce in una società in cui l’eutanasia è legale, avrà la tendenza a giudicare questo fenomeno molto più normale e accettabile rispetto a chi ha vissuto il periodo del dibattito pubblico intorno al tema. Non si può negare l’effetto incentivante che la legalizzazione di un fenomeno – quale che sia – porta in favore del fenomeno stesso. Nel caso di specie altre considerazioni si rendono opportune:

«Il paziente subisce una sotterranea forma di pressione, che modifica il suo originario atteggiamento di fronte ad una soluzione che la società considerava, un tempo, aberrante. Il paziente potrebbe pensare che i suoi parenti, il personale medico, gli altri pazienti del reparto si aspettino da lui “un gesto di coraggio e di altruismo”. Ecco perché non esiste un’eutanasia legale che sia, di fronte al malato, perfettamente neutra e neutrale» (14).

 

 

L’eutanasia in Italia

La legge sulle DAT e il consenso informato

La legge 219/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento - tra le altre cose - la cosiddetta eutanasia passiva, includendo anche la nutrizione e idratazione artificiali tra i trattamenti ai quali il paziente può rinunciare in modo incondizionato e senza prevedere una possibilità di obiezione di coscienza del medico. Tuttavia mancano i decreti attuativi di questa legge e conseguentemente il registro nazionale delle DAT non è stato istituito; perciò risultano difficilmente conoscibili i testamenti biologici già depositati nei Comuni e presso i notai. 

 

La prospettiva aperta dalla Corte Costituzionale

In seguito al processo aperto a carico di Marco Cappato per l’aiuto al suicidio di Dj Fabo, la Corte Costituzionale ha dapprima annunciato (senza dichiararla con sentenza) la parziale illegittimità dell’art. 580 c.p. sull’istigazione o aiuto al suicidio. «Il divieto assoluto di aiuto al suicidio», ha dichiarato la Corte, finisce «per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, […] imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita» (Ord. 207/18). Con queste argomentazioni la Corte ha invitato il Parlamento a legiferare in merito per sanare la “lacuna normativa” che impedirebbe la piena autodeterminazione del malato, sospendendo il procedimento fino al 24 settembre 2019. Poiché il legislatore non ha approvato alcuna normativa entro il termine prefissato, il 25 settembre 2019 la Corte costituzionale ha deciso nel senso di rendere «non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La Consulta ha quindi aperto una breccia nella tutela del diritto alla vita, dichiarando legittima l'agevolazione del suicidio altrui a certe condizioni e al contempo invitando il Parlamento a legiferare in materia di fine vita.


Note

1) Cfr. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica Vol. I – Fondamenti ed etica biomedica, Vita & Pensiero, Milano 2012, p. 876; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia, Iura et Bona, 5 maggio 1980, n.2; M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?, Giappichelli, Torino 2012, p. 15.

2) Cfr. M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?, cit., p. 19.

3) Cfr. Carlo Castronovo, Autodeterminazione e diritto privato, in F. D’Agostino (a cura di), Autodeterminazione: un diritto di spessore costituzionale? (Atti del convegno nazionale dell’U.G.C.I. Pavia 5-7 dicembre 2009), Giuffrè, Milano 2012, pp. 49-77; E. Sgreccia, Manuale di Bioetica Vol. I, cit., pp. 873 e ss.

4) Cfr. A.R. Manfredini, Il suicidio – Studi di diritto romano, Giappichelli, Torino 2008, pp. 187 ss.

5) M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?, cit., p. 25.

6) Cfr. D. Neri, Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone, Universale Laterza, Bari 1995, pp. 129 ss.

7) G. Turco, Dignità e diritti – Un bivio filosofico-giuridico, Giappichelli, Torino 2017, p. 51. Si veda, nelle stesse pagine, l’acuta e approfondita disamina del consolidamento giurisprudenziale del principio di autodeterminazione.

8) M. Ronco, Volontà anticipate e volontà attuale: quale autonomia?, in C. Navarini (a cura di), Autonomia e autodeterminazione, Editori Riuniti, Roma 2011, pp. 67-71.

9) R. Guardini, Il diritto alla vita prima della nascita, Morcelliana, Brescia 2005, p. 22-23

10) Cfr. M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?,cit., pp. 9 e 46.

12) R. Guardini, Il diritto alla vita prima della nascita, cit., p. 38.

13) M. Palmaro, Aborto e 194. Fenomenologia di una legge ingiusta, Sugarco, Milano 2008, p. 102.

14) M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?, cit., p. 55.

 

Bibliografia essenziale

D’Agostino F. (a cura di), Autodeterminazione: un diritto di spessore costituzionale? (Atti del convegno nazionale dell’U.G.C.I. Pavia 5-7 dicembre 2009), Giuffrè, Milano 2012

D’Agostino F., Parole di bioetica, Giappichelli, Torino 2004

Finnis J., Gli assoluti morali, Ares, Milano 1993

Manfredini A.R., Il suicidio – Studi di diritto romano, Giappichelli, Torino 2008

Navarini C. (a cura di), Autonomia e autodeterminazione, Editori Riuniti, Roma 2011

Palmaro M., Eutanasia: diritto o delitto?, Giappichelli, Torino 2012

Scandroglio T., Questioni di vita e di morte, Ares, Milano 2009

Sgreccia E., Manuale di Bioetica Vol. I – Fondamenti ed etica biomedica, Vita & Pensiero, Milano 2012

Turco G., Dignità e diritti – Un bivio filosofico-giuridico, Giappichelli, Torino 2017

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