17/06/2020 di Luca Marcolivio

Omotransfobia, Baldassarre: «Il ddl ha un linguaggio troppo generico, si presta ad interpretazioni arbitrarie»

Il ddl contro l’omotransfobia rappresenta un pericolo per il principio di uguaglianza e per la libertà di opinione. Presenta, inoltre, risvolti di dubbia costituzionalità. A dichiararlo a Pro Vita & Famiglia, è Antonio Baldassarre, già presidente della Rai e della Corte Costituzionale, secondo il quale il risvolto più critico del ddl risiede nella genericità del linguaggio che, in sede di applicazione, può dar vita ad interpretazioni arbitrarie da parte dei giudici: una dinamica che – rimarca Baldassarre – è tipica dei regimi totalitari, come quello comunista cinese.

 

Professor Baldassarre, quali sono, a suo avviso, gli aspetti più problematici del ddl Zan?

«Credo i pericoli più grandi possano venire dalla sua attuazione pratica. La formulazione è molto generica ed è comunque coperta da reati già sanzionati dal nostro ordinamento. Quindi, è chiaro che un rafforzamento sotto il profilo della repressione penale, legato alla motivazione dell’“odio omotransfobico”, non può che accentuare i pericoli di comminazione arbitraria di pene per reati già esistenti – come l’istigazione alla violenza – che non hanno bisogno di essere corroborati da nuove norme. Va tenuto presente, poi, che un serio problema del nostro Paese è l’eccesso di penalizzazione, ovvero, l’elevatissimo numero di reati previsti. Tutto ciò dà al giudice la possibilità di intervenire penalmente su quasi tutte le attività. Inoltre, il fatto che, nel nostro ordinamento, siano considerati reati ciò che, in altri paesi, reati non sono, dà la dimensione di una civiltà giuridica assai carente nel nostro paese. Alla base di questa eccessiva penalizzazione, c’è una sfiducia eccessiva nei confronti dei cittadini. È un po’ come se la “dottrina Davigo” diventasse dottrina dello stato…».

Ritiene il ddl presenti profili di incostituzionalità?

«L’unico aspetto di incostituzionalità diretta può intravedersi sotto il profilo del principio d’uguaglianza, poiché la motivazione dell’“odio transfobico” è prevista come aggravante del reato. Quindi, al di là della difficoltà nel trovare questa motivazione, c’è un profilo di discriminazione che è immediato. Più in generale, formulazioni così elastiche e generiche rischiano di portare ad applicazioni incostituzionali. Cosa significa “omotransfobico”? Significa che, per il solo fatto che sono contrario al matrimonio tra omosessuali, sto manifestando un odio? Se io dico che gli omosessuali o i transessuali non possono adottare, perché ritengo che un bambino debba avere un padre e una madre, significa che io manifesto “odio omotransfobico”? Tutti questi esempi, che, sotto questa etichetta, potrebbero anche essere ricompresi in un’interpretazione giurisprudenziale, porrebbero degli evidenti limiti alla manifestazione del pensiero, quindi, così com’è formulato, questo ddl mi sembra abbastanza pericoloso. Torno a ripetere: si tratta di comportamenti già punibili penalmente. L’istigazione alla violenza è già un reato di suo, a prescindere dal fatto che chi la subisce sia eterosessuale, omosessuale o transessuale».

Se la nuova legge passasse, ci troveremmo di fronte a una “discriminazione al contrario”, a favore di omosessuali e transessuali?

«Direi che non siamo di fronte a un caso di reverse discrimination: così sarebbe se ci fosse una normativa generale per situazioni diverse. In questo caso, si intende punire più severamente un comportamento che già di per sé costituisce reato, qualora sia compiuto ai danni di un omosessuale o di un transessuale. Ciò rappresenta un problema sia dal punto di vista dell’eguaglianza sia della libertà di manifestazione del pensiero».

Lo stesso relatore del ddl, Alessandro Zan, sostiene che la libertà d’opinione non sarà violata. Secondo lei, questa affermazione corrisponda a verità?

«Il pericolo è nella genericità della terminologia. Siamo un paese in cui la parola “odio” viene usata continuamente. Nella polemica politica quotidiana, la sinistra dice che la destra è il “partito dell’odio”, mentre altre formazioni vengono etichettate come il “partito dell’amore”. Direi che si tratta di definizioni talmente generiche che non è certo sufficiente che il relatore venga a dire che la libertà d’opinione sarà rispettata. Il suo ddl sarà messo nelle mani dei giudici e noi sappiamo bene che, tra i magistrati, c’è chi la pensa in un modo e chi in un altro. In particolare in Italia, dove c’è una forte politicizzazione della magistratura, figuriamoci cosa può accadere. Se approvata, sarà una legge che si presterà ad interpretazioni molto soggettive. Qualcuno potrà anche affermare che si tratta semplicemente della specificazione di un reato che già esiste, però, il solo fatto che questa specificazione diventi una legge, può comportare, sul piano attuativo, degli arbitri e delle forzature in grado di mettere in pericolo certe libertà fondamentali».

Questa vaghezza nel linguaggio giuridico non è tipica anche dei regimi totalitari?

«Assolutamente sì, la Storia ce lo conferma. Ricordo di quando mi recai in Cina nel 1987, in pieno regime comunista, in occasione di uno scambio culturale tra giuristi. Ebbi modo di domandare al ministro della giustizia cinese come fosse strutturato il Codice Penale cinese e a quali principi si ispirasse: lui mi rispose che il loro codice penale consisteva in soli quattro articoli. Ciò vuol dire che, in un sistema autoritario e dittatoriale, più previsioni generiche vi sono e meno articoli vi sono, più il potere può dare libero sfogo alla sua autorità. Le espressioni generiche nel reato aprono sempre un’autostrada a un arbitrio in sede di applicazione».

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