10/12/2018

Facciamo chiarezza sul consenso informato a scuola (Secondo round)

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede i diritti della scuola?

Come è possibile? Anche i genitori fanno fanno parte, al pari dei docenti, della scuola intesa come comunità educante (cfr. Contratto sindacale 2018 art. 24.2).
Come possono i genitori ledere i diritti della scuola di cui sono parte indispensabile, esprimendo il loro consenso consapevole e informato? Anzi è proprio il contrario: non può esserci la scuola–comunità se non vi è la collaborazione e il consenso di una parte essenziale: i genitori.
A riprova la Costituzione (art. 34) afferma che «la scuola è aperta a tutti» coloro che vogliono liberamente frequentarla; dice che «l’istruzione è obbligatoria», non la frequenza scolastica, tanto è che ogni famiglia può ricorrere all’”istruzione parentale”.

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede l’autonomia scolastica?

«L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere» (Legge 59 – 1997 art. 21.9).
Se l’autonomia è il risultato dell’incontro di due libertà (dei docenti e dei genitori) significa che i genitori debbano essere d’accordo per poter esercitare delle scelte libere e non costrette. Questo non significa che occorra raggiungere sempre l’unanimità, né per i docenti né per i genitori o gli studenti, ma che in caso di dissensi, nessuno ha “potere di veto” nei riguardi degli altri, e che, d’altra parte, non si proceda con la prevaricazione, ma si ricerchi le soluzioni che rispettino le minoranze ed eventuali obiezioni di coscienza della singola famiglia. Infatti «il Piano triennale dell’offerta formativa comprende e riconosce le diverse opzioni  metodologiche,  anche  di  gruppi minoritari» (comma 14.2 legge 107 del 2015).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la libertà di insegnamento?

«L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti» [DPR 275 – 1999, art 1.2.] Se la libertà di insegnamento non è arbitrio ma finalizzata allo sviluppo della persona umana e alla domanda delle famiglie, come può essere lesa  dal loro consenso, dalla loro domanda, dalla loro proposta?

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la professionalità dei docenti?

Ogni professionalità si confronta e acquisisce il consenso dei destinatari della propria prestazione. Il consenso dei genitori e degli allievi sono la riprova migliore della professionalità dei docenti.

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” vanifica le scelte degli organi collegiali?

Le decisioni degli organi collegiali vanno prese in rappresentanza dei docenti, dei genitori degli studenti. Quindi la prima verifica che si impone è in quale misura i rappresentanti, nel deliberare, si sono fatti carico delle domande e delle attese espresse dai propri elettori.
Inoltre le delibere degli organi collegiali non possono mai prevaricare né la libertà di insegnamento dei docenti, né la libertà di scelta delle famiglie né danneggiare il diritto all’apprendimento degli allievi. Non corrisponde al diritto affermare che il Ptof vada accettato nel suo insieme e da tutti i docenti, genitori, e studenti, tant’è che lo stesso sindacato nel Contratto sindacale 2018 ribadisce che: «La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, … nel rispetto della libertà di insegnamento». (CCNL 2018 art. 24.3). Quanto vale per la libertà di insegnamento non può non valere per la libertà educativa dei genitori (legge 59 – 1997 art 21.9).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei libri di testo?

Qualora il Collegio docente e il Consiglio di Istituto, data la maggioranza per legge spetta al personale, adottino testi non condivisi dai genitori, questi non possono essere costretti ad acquistarli, dato che sono «i titolari dell’istruzione dei propri figli» (articolo 30 della Costituzione).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei riguardi di quanto insegna il singolo docente nell’orario di lezione?    

Di fronte a insegnamenti non condivisi dai genitori, questi, in veste di “titolari dell’istruzione dei propri figli” possono intervenire:

  • nei colloqui e negli  incontri assembleari con i docenti coinvolti,
  • attraverso gli organi collegiali e le proprie associazioni genitori,
  • con segnalazioni e reclami alle autorità, chiedendo conferma della legittimità di tali insegnamenti non previsti dalle Indicazioni Nazionali.

Ringraziamo i dirigenti scolastici che hanno supportato la commissione scuola DNF nell’orientarsi in questo ginepraio di norme e interpretazioni.

Maria Rachele Ruiu

Primo Round

 

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