Sembra una legge di tutela per le vittime di reato. E in parte lo è. Ma nella revisione della Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime - che voterà domani in plenaria a Strasburgo - si nascondono quattro disposizioni che non hanno nulla a che fare con la protezione delle vittime.
Cos’è e perché se ne parla adesso
La Direttiva 2012/29/UE stabilisce gli standard minimi di protezione per le vittime di reato nell'UE. La Commissione europea ha proposto di aggiornarla nel luglio 2023. L'accordo tra Parlamento e Consiglio è stato raggiunto il 10 dicembre 2025 dopo mesi di negoziati a porte chiuse. Il voto in Aula si terrà domani pomeriggio, a Strasburgo, dove gli eurodeputati non potranno neanche emendare il testo, ma potranno solo limitarsi a votarlo così com’è, in blocco. Sì o No. Un giorno a caso? Forse non proprio, visto che il giovedì pomeriggio è notoriamente il momento di minor presenza nell'emiciclo europeo e l'assenza equivale, nei fatti, a un voto favorevole.
L’aborto nel diritto vincolante
Il cosiddetto “Recital 7” della direttiva nomina esplicitamente “l’accesso all'aborto” tra i servizi da garantire alle vittime di violenza sessuale, nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva. L'articolo 9, paragrafo 3a, obbliga poi gli Stati a garantire un accesso "tempestivo" a questi servizi. È la prima volta in assoluto che il termine "aborto" compare in un atto legislativo vincolante dell'Unione europea. Il testo include anche una clausola di attenuazione ("laddove legalmente disponibile in conformità con la legislazione nazionale"), ma ciò non neutralizza la criticità. I Recital hanno valore interpretativo: orientano i giudici nazionali e la Corte di Giustizia UE nell'applicare gli articoli operativi e una volta che il termine entra nel lessico giuridico vincolante europeo, i precedenti tendono a espandersi. Di conseguenza, il problema di fondo è costituzionale: la salute è competenza esclusivamente nazionale ai sensi dell'art. 168 del Trattato (TFUE). L'UE non ha la base giuridica per imporre obblighi sull'aborto attraverso una direttiva di diritto penale procedurale, ma gli Stati che non si dovessero allineare rischierebbero delle procedure di infrazione.
Il “ddl Zan” europeo
C’è poi l’'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), che introduce la cosiddetta "gender identity" (identità di genere) come categoria giuridica operativa obbligatoria nell'assessment individuale di ogni vittima di reato, equiparata a sesso, età, disabilità, religione ed etnia. L'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), la codifica poi esplicitamente nelle norme processuali dei tribunali. Non si tratta di una “semplice” dichiarazione di principio, ma di vere e proprie norme operative che forze dell'ordine, magistratura e servizi sociali devono applicare obbligatoriamente, in tutti gli Stati membri, a partire dalla data di recepimento. Lo stesso eurodeputato Alessandro Zan, che ha lavorato all'inserimento di queste disposizioni durante i negoziati in Commissione LIBE, ha dichiarato pubblicamente: «La direttiva sarà vincolante per tutti gli Stati membri e anche il governo Meloni dovrà adeguarsi». Praticamente ci troviamo di fronte, a tutti gli effetti, a un “ddl Zan” europeo, quindi ciò che il Parlamento italiano ha respinto sovranamente nel 2021 può rientrare in vigore per via europea, aggirando la volontà democratica espressa dal Senato della Repubblica.
Si scavalca l’autorità dei genitori
Per quanto riguarda i genitori, invece, l'articolo 24, paragrafo 3, stabilisce che «qualsiasi atto che richieda il consenso ai sensi del diritto nazionale» possa essere compiuto senza il consenso dei genitori ogniqualvolta esista un «conflitto di interessi» tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale. La ratio della norma è assolutamente necessaria nei casi di abuso intrafamiliare accertato, ma la formulazione appare volutamente (in malafede?) ampia poiché il concetto di «conflitto di interessi» non è definito in nessuna parte del testo. In combinazione con le disposizioni sull'identità di genere (artt. 22 e 23), questa norma apre concretamente alla possibilità che valutazioni, trattamenti o procedure riguardanti minori avvengano senza il consenso dei genitori, qualora questi vengano classificati come «in conflitto di interessi» con il figlio, per esempio perché non condividono le sue scelte in materia di identità di genere.
Un canale privilegiato per le organizzazioni Lgbt?
C’è poi, ma non per minore importanza, l’articolo 5a, paragrafo 2a, che obbliga gli Stati a cooperare con le organizzazioni della società civile come canali di attivazione del procedimento penale. Le ONG diventano così soggetti istituzionali di denuncia, con un accesso privilegiato alla macchina penale. Il testo non prevede criteri di accreditamento, requisiti di terzietà né garanzie contro l'uso strumentale di questa procedura. In un settore in cui molte organizzazioni operano con un'agenda politica esplicita su temi come identità di genere e diritti LGBTQ+, questa norma crea un canale di influenza istituzionale senza contrappesi democratici.
Un rischio per la democrazia
Ciò che questa direttiva rivela non è solo un problema di contenuto. È anche un problema di metodo, e il metodo è forse la questione più grave di tutte. Aborto, identità di genere, autorità genitoriale: i Trattati istitutivi hanno deliberatamente lasciato queste materie alla competenza degli Stati nazionali, riconoscendo che le democrazie nazionali - con i loro Parlamenti e i loro dibattiti pubblici - sono il luogo legittimo della decisione. Eppure questi temi vengono sistematicamente reintrodotti per via europea. Non attraverso una revisione dei Trattati, che richiederebbe una ratifica unanime e un dibattito pubblico, ma nascosti dentro testi tecnici, negoziati a porte chiuse, con il rischio di essere approvati in Aula il giovedì pomeriggio, ovvero quando la maggior parte degli eurodeputati è assente, recepiti dagli Stati senza che i cittadini abbiano mai saputo cosa stava accadendo.
È una tecnica di governo che usa l'opacità procedurale per far passare scelte politiche che nessun elettore ha mai approvato. In questo caso, infatti, il Senato italiano ha respinto il ddl Zan nel 2021 e i cittadini italiani non sono mai stati chiamati a esprimersi su un trasferimento di sovranità in materia bioetica verso l’Unione Europea. Eppure domani, in un'Aula semivuota di Strasburgo, tutto questo potrebbe diventare diritto vincolante.