Ieri il Senato ha approvato il Disegno di legge Valditara n. 1735 recante “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto, rendendo così definitiva la norma che era stata già approvata dalla Camera lo scorso 3 dicembre. Una legge che rappresenta una vera e propria svolta per la libertà educativa delle famiglie e un passo storico nella tutela dei genitori e dei loro figli contro ogni forma di indottrinamento ideologico nelle scuole. Da oggi, infatti - o, meglio, da quando la legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale - nessuna attività, o progetto, su tematiche sessuali potrà essere proposta agli studenti senza il consenso informato e preventivo delle famiglie, con il divieto assoluto di trattare questi temi nella scuola materna e nella scuola elementare.
Il consenso informato obbligatorio
Il cuore del provvedimento è contenuto nell’articolo 1, comma 1, che obbliga ogni scuola a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori – o degli studenti stessi, se maggiorenni – prima di svolgere qualsiasi attività su temi legati alla sessualità. Non solo: prima di dare l’autorizzazione, le famiglie devono poter visionare i materiali didattici che la scuola intende utilizzare. È una garanzia di trasparenza e di rispetto della libertà educativa sancita anche dalla Costituzione. La norma prevede inoltre che ogni istituto adegui il Patto educativo di corresponsabilità (previsto dal DPR 249/1998) alle nuove disposizioni, riconoscendo così formalmente il diritto dei genitori a conoscere e a decidere in anticipo cosa verrà insegnato ai propri figli su temi così delicati e chi parlerà loro.
Trasparenza sugli esperti esterni e le associazioni
Gli articoli successivi della legge specificano con grande chiarezza anche le modalità operative. Ogni attività extracurricolare o progetto formativo inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e riguardante la sessualità richiederà un consenso scritto e informato, da ottenere almeno sette giorni prima dello svolgimento. La richiesta dovrà contenere le finalità educative, i contenuti, i temi, le modalità di svolgimento e l’elenco di eventuali esperti esterni o associazioni coinvolte. I genitori avranno quindi piena visibilità su chi entra a scuola e con quali obiettivi. In caso di mancata adesione, poi, gli studenti non parteciperanno all’attività e la scuola sarà tenuta a offrire un’alternativa formativa equivalente, comunque prevista nel PTOF. Inoltre, per garantire un’ulteriore tutela dei minori, la legge stabilisce che un docente dovrà essere sempre presente durante ogni attività che coinvolga studenti di minore età. Un sistema, dunque, di massima trasparenza, che tutela le famiglie e rende impossibili i “progetti a sorpresa” o gli interventi ideologici mascherati da educazione civica, inclusione o nascosti con la scusa della giusta lotta al bullismo e alle discriminazioni.
No educazione sessuale a materne ed elementari, ma sì alle medie
L’articolo 1, comma 5, stabilisce poi che nelle scuole dell’infanzia e primarie non potranno in alcun caso essere svolte attività o progetti aventi per oggetto la sessualità. Resta però consentita, previa autorizzazione dei genitori e sempre in ambito extracurricolare, la possibilità di proporre tali iniziative alle scuole medie e superiori. E proprio qui si trova l’unica nota stonata della legge: rispetto alla versione originaria, infatti - che estendeva lo stop anche alle scuole medie - nel testo fu eliminato tale divieto a dicembre scorso, durante la discussione in seno alla Camera dei Deputati. Solo su questo dettaglio la maggioranza - lo ribadiamo, alla Camera a dicembre - non riuscì a rimanere compatta, ma il testo approvato definitivamente ieri rimane comunque una legge di buon senso e a totale favore della libertà educativa, che restituisce voce e ruolo ai genitori.
Garanzie sugli attivisti esterni
Continuando nella lettura degli articoli della nuova legge - in totale sono tre, l’ultimo si limita ad assicurare che tale norma non avrà alcun impatto economico o finanziario sulle casse pubbliche - l’articolo 2 è sempre dedicato ai soggetti esterni nelle attività scolastiche, disciplinandone il coinvolgimento. Ogni intervento, infatti, dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, che valuteranno la coerenza del progetto con la finalità educativa della scuola e l’adeguatezza rispetto all’età degli studenti. I criteri di selezione dovranno basarsi su titoli accademici, esperienza professionale o scientifica e comprovata competenza nelle materie oggetto dell’intervento. Una misura che mette finalmente fine all’ingresso indiscriminato nelle scuole di associazioni ideologiche o di attivisti, garantendo che chi parla ai nostri figli lo faccia con serietà, preparazione e rispetto dei valori educativi condivisi.