02/07/2017

Commento sulla sentenza che ha condannato a morte Charlie

Sulla condanna a morte del piccolo Charlie Gard abbiamo scritto e letto parecchio. Ora proponiamo ai nostri Lettori un commento tecnico della decisione della CEDU stilato da un illustre giurista e bioeticista dell’Università di Tor Vergata di Roma.

Intanto si continua a gridare in tutto il mondo “Dont’t kill Charlie”, non uccidete Charlie. Nella foto qui sopra una manifestazione che si è tenuta ieri sera davanti all’ambasciata inglese a Roma.

Lo scorso 27 giugno la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito che è legittimo sospendere i trattamenti di sostegno vitale, nel caso di specie la ventilazione, al paziente che soffre senza una prospettiva realistica di miglioramento, nel caso Gard vs United Kingdom.

Il caso giudiziario riguarda i genitori del piccolo Charlie, i signori Gard, che si sono opposti alla decisione dei medici di sospendere la ventilazione al figlio di pochi mesi affetto da una patologia inguaribile (ma curabile); la giovane coppia avrebbe voluto, inoltre, recarsi negli Stati Uniti per provare una terapia sperimentale per il proprio figlio malato, cercando in ogni modo di non farlo morire.

Charlie_eutanasia_vita-minLa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, invece, ne ha decretato la morte tramite sentenza, o, come si direbbe senza ipocrisie e infingimenti politicamente corretti in altre situazioni, ne ha sancito la condanna a morte per soffocamento.

Le contraddizioni della CEDU

La CEDU, nella sua aberrante sentenza che stravolge tutti i principi della tradizione giuridica occidentale, perfino quelli che più di recente sono ad ogni piè sospinto reclamati a gran voce, come il diritto all’autodeterminazione, la lotta contro le discriminazioni dei più deboli, la salvaguardia dei minori ecc, ha dichiarato, tra le altre cose, che la sospensione della ventilazione del piccolo Charlie, con il conseguente suo decesso, anche contro il consenso dei genitori che per legge sono pur sempre i suoi rappresentanti legali, non costituisce una violazione del diritto alla vita tutelato e sancito dall’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, né una violazione dell’articolo 8 posto a tutela del rispetto della vita privata e familiare.

L’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo tutela il diritto alla vita

L’art. 2 posto a tutela del diritto alla vita non sarebbe violato, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché per ciò che riguarda l’inizio e la fine della vita è concesso e riconosciuto ai singoli Stati un ampio margine di discrezionalità, per cui, in sostanza, può decidere lo Stato inglese se Charlie Gard ha diritto di proseguire o meno la propria esistenza.

L’art. 8 della Convenzione: la tutela della vita privata e familiare

L’art. 8 posto a tutela della vita privata e familiare, invece, sempre secondo la Corte Europea, non sarebbe stato violato in quanto non solo esso non è assoluto, ma per di più, nel caso di Charlie Gard, ci si ritrova dinnanzi ad una eccezione che non conosce precedenti giudiziari analoghi di conflitto tra il personale medico e i genitori; in questa prospettiva, quindi, l’intromissione del personale medico e dello Stato inglese contro la volontà dei genitori non viola la loro vita privata e famigliare, anche perché in caso contrario, aggiunge la Corte accogliendo ciò che è stato proclamato dalle corti inglesi in precedenza, si prolungherebbe la sofferenza del piccolo paziente.

Tre considerazioni su una sentenza ideologica

Dato lo scenario, non possono che effettuarsi almeno tre brevi considerazioni sulle miopie giuridiche di una tale decisione della Corte Europea.

In primo luogo:

il diritto alla vita, se è veramente tale, non può trovare limiti di alcun tipo, né compressioni per alcun motivo, specialmente da parte dello Stato. Il diritto alla vita, infatti, è il diritto primigenio da cui discendono ontologicamente e logicamente tutti gli altri diritti e doveri; il diritto alla vita è la fonte di illuminazione che consente di cogliere la reale natura prospettica dell’intero diritto, poiché tutto il diritto è ultimamente proteso alla tutela della vita.

Senza la più piena ed effettiva tutela del diritto alla vita, il diritto in sé diventa mera forma di tutela del calcolo e dell’interesse economico, diventa cioè privo di ogni fondamento etico ed esistenziale, diventa un involucro vuoto, diviene lo spettro di se stesso.

Il diritto alla vita è quello che sostanzia tutta la dimensione dell’ordinamento giuridico, poiché evita che l’uno uccida l’altro, che il forte prevarichi sul debole, che lo Stato annienti il suddito. Il diritto alla vita, del resto, è la proiezione giuridica della sostanza personale dell’essere umano, per cui, come ha finemente notato Giuseppe Capograssi riprendendo il pensiero di Antonio Rosmini, «non la persona ha il diritto, ma la persona è il diritto».

La decisione di sospendere la ventilazione di Charlie Gard, dunque, è inconfutabilmente una violazione del diritto alla vita e della natura del diritto in quanto tale.

In secondo luogo:

sorprende che proprio la Corte Europea, che nel lontano 2002 aveva riconosciuto nel caso Pretty vs United Kingdom l’inesistenza di un diritto di morire rivendicato dalla signora Pretty la quale chiedeva la sospensione dei propri trattamenti di sostegno vitale, accogliendo però una tale richiesta sulla base della tutela offerta dall’art. 8 CEDU in tema di rispetto della vita privata e famigliare che non ammetteva intromissioni dello Stato, abbia oggi riconosciuto un vero e proprio dovere di morire in capo a Charlie Gard negando che una tale scelta della pubblica autorità costituisca una violazione della vita privata e famigliare ex art. 8 CEDU.

E’ la riprova che la teoria del cosiddetto “pendio scivoloso” ha una sua reale concretizzazione, per cui, come la storia insegna, si passa molto presto dalla rivendicazione del diritto di morire all’imposizione del dovere di morire, dalla richiesta di eutanasia volontaria all’ordine di eutanasia non volontaria.

Si addensano all’orizzonte le più cupe nubi degli antiumani uragani del passato, in cui tutti coloro che non erano ritenuti degni furono soppressi per il loro bene, per non farli soffrire eccessivamente, e per il bene della società che non poteva e doveva tollerare tali costi e simili sofferenze.

In terzo luogo:

non si può fare a meno di osservare che si tratta di una vera e propria condanna a morte e non di una semplice rinuncia all’accanimento terapeutico e ciò per tre motivi: perché la ventilazione non è una terapia, ma un sostegno vitale; perché c’è il consenso contrario dei rappresentanti legali del paziente, cioè in questo caso i suoi genitori; perché nonostante tale contrario consenso la morte del paziente è disposta autoritativamente tramite sentenza.

L’indifferenza dei paladini dei diritti umani

Ciò che più sorprende, tuttavia, è non solo l’indifferenza generale, soprattutto di tutti coloro che in questi anni sono sempre stati in prima linea per la sedicente difesa dei diritti dei più deboli e dei più discriminati, ma anche e soprattutto sorprende la mancanza di profondità di chi s’indigna occasionalmente in questo caso, pur tralasciando tutto il resto, senza comprendere che la condanna a morte di Charlie Gard è l’estrema conseguenza della rivolta antropologica in corso da anni.

La conseguenza della rivoluzione antropologica in atto

Infatti, non si può dire sì alla negazione della verità (anche della verità del diritto) rifiutandosi di acconsentire alla condanna a morte di Charlie Gard; non si può dire sì alla dissoluzione della famiglia naturale, senza necessariamente avallare la condanna a morte di Charlie Gard; non si può dire sì all’aborto eugenetico senza conseguentemente approvare la condanna a morte di Charlie Gard; non si può dire sì alla destrutturazione dell’identità umana, cominciando dalla dimensione della sessualità, senza inevitabilmente assentire alla condanna a morte di Charlie Gard; non si può dire sì alla maternità surrogata senza giustificare obbligatoriamente anche la condanna a morte di Charlie Gard; non si può dire sì alla eutanasia privata e volontaria, senza accettare logicamente anche l’eutanasia di Stato e non consensuale
Se si dice sì a tutto, non si può dire no alla nostra condanna a morte e a quella che, eventualmente, sarà decisa e imposta da altri ai nostri figli, parenti e amici, magari perché troppo deboli, troppo malati, troppo “incurabili”.

In conclusione, allora, acquistano nuova luce le profetiche parole di un intellettuale laico del calibro di Albert Camus il quale, infatti, ha avuto modo di scrivere che «dire di sì a tutto implica che si dica sì all’omicidio».

Aldo Vitale


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