31/10/2023

Pro Vita audita alla Regione Lazio su disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento

Pro Vita & Famiglia, tramite Generazione Famiglia – il suo braccio operativo nel mondo della scuola, tra le associazioni accreditate presso il FONAGS e i FORAGS delle varie regioni italiane – è stata audita in consiglio della Regione Lazio in merito alla Proposta di Delibera Consiliare n.19 del 4/23 a firma del Consigliere Rodolfo Lena riguarda le “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”.

Di seguito l’intervento di Maria Rachele Ruiu, referente di GF e membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia onlus.




Siamo contenti che la regione voglia affiancarsi alle famiglie con dsa, che vivono difficoltà evidenti in costi, fatica, dove i genitori troppo spesso sono obbligati a strappare quando ci riescono ciò che spetta di diritto ai figli.

Queste famiglie oggi affrontano importanti criticità: tempi di attesa per accedere alla valutazione e certificazione presso le strutture pubbliche: le equipe autorizzate bisogna potersele permettere; liste di attesa molto lunghe per la presa in carico presso strutture pubbliche e/o accreditate; adeguato piano formativo nelle scuole dell’ infanzia che promuova e sostenga l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, per poter anticipare la diagnosi, accogliendo e sostenendo i timori che potrebbero sorgere nelle famiglie spaesate, in collaborazione con i pediatri; la fatica di raggiungere le informazioni sui diritti e gli aiuti per i DSA.

Proprio questa fatica, nonostante l’encomiabile obiettivo, rischia di essere aumentata da questa PL - 19, che in alcuni passaggi ricalca la normativa nazionale, in altri sembrerebbe addirittura contraddirla.

Si rischia, quindi un doppione che origina confusioni e che sovrappone burocrazia a burocrazia, che rischia di aumentare le norme, complicare la reperibilità di informazioni, e di confondere le competenze a livello istituzionale.

Per intenderci, l’Art. 17, c. 1 della L. 170/2010, chiede alla regione esclusivamente di emanare “linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.” E al comma 2 precisa perché, e cioè che è proprio del Ministero il compito di individuare “le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4”.

Quando nell’articolo 5 di questa PL che discutiamo, si chiedono “Interventi formativi nei percorsi scolastici e universitari” si sta quindi entrando in competenze delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell’istruzione e del merito.

Riteniamo ingiusto sovrapporsi, e, peggio, mettere a budget soldi – che sempre mancano, soprattutto in questi ambiti – quando un docente ha a disposizione sia la Piattaforma S.O.F.I.A., per poter accedere alle numerose proposte predisposte da Scuole e/o Soggetti accreditati e quindi qualificati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia la carta docente che può essere usata per iscriversi a corsi di corsi di aggiornamento, svolti da enti già qualificati o accreditati, fino anche ad iscriversi a corsi di laurea e master universitari?

Se abbiamo la possibilità di spendere denaro per queste famiglie, invece di predisporre corsi e momenti formativi già previsti dalla normativa nazionale e già a disposizione dei docenti e delle istituzioni scolastiche, si guardi ai bisogni dei ragazzi, e si eroghino queste risorse direttamente alle famiglie degli alunni con disturbi specifici di apprendimento che annaspano tra burocrazia e diritti non concessi.

Avendo lavorato come tutor potrei portare a beneficio di questa richiesta numerosi ragazzi che opportunamente accompagnati hanno potuto realizzarsi, ma per ovvi motivi posso solo raccontarvi, con il suo permesso, la storia di mia sorella piccola M.A., ora 25enne, che alle elementari le è stata certificata una diagnosi bella importante di discalculia, disortografia.

M.A. naturalmente ha avuto l’opportunità di pagarsi una università di costosa, grazie alla lungimiranza di mia madre e ad una situazione economica che le ha permesso di mettere da parte i soldi. Ora è una designer che si sta affermando nel mondo del lavoro e che ogni volta che condivide i propri risultati, li condivide con un entusiasmo che racconta “Ce l’ho fatto. Ero la più stupida e ce l’ho fatta”.

Questo, è innegabile, è stato possibile grazie ai soldi messi da parte e non spesi per la tutor, che aveva in casa. Quanti occhi si fermano al “ero la più stupida/ero il più stupido?” Perché è questo il centro: mettere le famiglie in condizioni di poter sostenere i propri figli perché possano realizzarsi, sostenendoli e potenziandoli nella loro autoefficacia percepita, fino alla più globale autostima, costrutti messi in discussione dai DSA, come da voi ben specificato nella relazione introduttiva.

A proposito di famiglia, riteniamo opportuno ricordare che, a differenza di quello che ritroviamo nell’articolo 6 comma d ed e, così come riconosciuto dalla normativa nazionale, è la famiglia che provvede a far valutare l’alunno, e che, ricevuta la certificazione consegna la diagnosi (Art. 3, c3 del DM 5669 del 2011), condivide le linee elaborate, i percorsi didattici individualizzati e personalizzati e alla luce di questi e si allea con la scuola con un patto educativo/formativo che preveda l’applicazione delle specifiche strategie e degli strumenti compensativi (“Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011).

Nel comma “d”, invece, si fa riferimento esattamente al contrario.

Non vogliamo certamente rifiutare un contributo di specialisti, però ribadire che è la famiglia che ha il timone per favorire il dialogo tra le parti, e che autorizza e favorisce tutto quello che scoprirà essere favorevole al figlio.

Nel comma “e”, invece, sembrerebbe intendere la costituzione di un gruppo di lavoro analogo al GLO previsto per tali alunni, non tenendo in conto, però che il piano didattico personalizzato è altro dal PEI. È un documento elaborato unicamente dai docenti della classe con la collaborazione dei genitori e/o dello studente e non prevede la presenza di altre figure, come invece accade con il piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità.

Sempre a proposito di duplicazioni, non comprendiamo la motivazione per cui celebrare una “Giornata regionale sui dsa” il 4 di ottobre, quando da anni 4 giorni dopo, cioè l’8 di ottobre, è celebrata la “Giornata mondiale di consapevolezza sulla dislessia”, esattamente con lo scopo sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento.

Riteniamo pertanto opportuno non doppiare le norme nazionali, né tantomeno contrastarle, e che i fondi previsti per l’erogazione di tali interventi, siano totalmente devoluti alle famiglie degli alunni con disturbi specifici di apprendimento e non utilizzati per la proposizione di corsi e momenti formativi già previsti dalla normativa nazionale e a disposizione dei docenti e delle istituzioni scolastiche.

Si riportano di seguito, integralmente, gli emendamenti proposti dalla Rete SupeRare che Generazione Famiglia, come annunciato nel corso del suo intervento da Ruiu, ha condiviso in toto.




Art 2 (Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela alle persone con DSA, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni operanti nel settore, in attuazione dell'articolo 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) favorire la piena integrazione umana, sociale e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;

Si suggerisce di modificare come segue:

a) favorire la piena partecipazione della persona alla società ed in ogni contesto di vita sociale

C ) assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per favorire interventi didattici di potenziamento delle abilità, una diagnosi precoce, mediante attività di screening, sulla base di apposito protocollo regionale,nella scuola primaria ed un’efficace riabilitazione;

Si suggerisce di modificare come segue:

C) assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio, a partire dalla scuola dell'infanzia, per favorire, attraverso attenta attività di screening, tutte le attività finalizzate a mettere in atto gli adeguati interventi, secondo i più recenti approfondimenti scientifici, anche sulla base di apposito protocollo regionale

E) ottenere una certificazione tempestiva, completa e corretta nell’ambito di una fattiva collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni Scolastiche, in conformità alle indicazioni della Consensus Conference;

Si suggerisce di modificare come segue:

E) Promuovere tutte le azioni per il potenziamento delle figure professionali e delle strutture sociosanitarie e la collaborazione tra queste, le famiglie e le istituzioni scolastiche, in conformità alle indicazioni della Consensus Conference, affinché si riduca il tempo della certificazione che deve essere sempre tempestiva, completa e corretta, per avviare rapidamente la presa in carico integrata degli aventi diritto.

 

Art. 4 (Interventi)

La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi:

Si suggerisce di modificare come segue:

l. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, promuove e sostiene, in regime di sussidiarietà ed in collaborazione con gli Enti centrali, laddove esistano reali carenze, anche mediante la concessione di contributi, i seguenti aspetti:

 

Art. 5

Comma 1 In riferimento a quanto indicato al comma 1 si fa riferimento a quanto indicato al comma 1

dell’art 4 rispetto al concetto di sussidiarietà e di collaborazione con gli enti centrali

Comma 3 si riporta alle recenti norme nazionali sul tema

Comma 4. La Regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero dell’istruzione e del merito, l’ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e le università statali e private al fine di veicolare le informazioni, le buone pratiche e rendere omogenei i percorsi scolatici e formativi.

Si suggerisce di modificare come segue:

La Regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero dell’istruzione e del merito e tutti gli altri competenti in materia di sanità, lavoro e politiche sociali, l’ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e le università statali e private e le famiglie attraverso le loro rappresentanze, al fine di veicolare le informazioni, le buone pratiche e rendere omogenei i percorsi Scolastici e formativi.

 

Art. 6

(Interventi formativi nelle strutture sanitarie)

1. La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi sulle problematiche legate ai DSA secondo quanto stabilito al comma 2.

Si suggerisce di modificare come segue:

La Regione, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente ed in collaborazione con quanto previsto nei piani obbligatori ECM previsti per la formazione dei professionisti pubblici e privati della riabilitazione, ad individuare specifici interventi formativi sulle problematiche legate ai DSA secondo quanto stabilito al comma 2.

In merito all’Art.6 comma 2 lettera a precisa che:

gli operatori sanitari iscritti all’albo sono già obbligati, a fare corsi ECM obbligatori per 150 crediti a triennio e che molti corsi sui dsa sono offerti anche gratuitamente

 

Art. 7

(Misure e interventi per la certificazione diagnostica)

Comma 3. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione è fatto salvo il diritto di rivolgersi ad ulteriori soggetti privati, accreditati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, Regioni e Province Autonome su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.

In base a quanto sancito dal documento:

  1. Si richiede come venga rispettato il dettame costituzionale per la tutela della salute, a quelle famiglie che non possano sostenere i costi di una certificazione presso strutture private accreditate.
  2. Si ritiene altresì necessario, in base al diritto di libera scelta, sancito dalla convenzione ONU sui diritti del disabile, perché le famiglie non possano rivolgersi presso professionisti regolarmente iscritti all’albo e con le competenze richieste

 

Art. 8

(Iniziative di informazione e sensibilizzazione. Giornata regionale sui DSA)

Esistendo già la settimana nazionale della Dislessia, non se ne comprende il fine.

 

Art 11 (contributi)

Comma 1: (inserire un calce):

Raccomandazioni agli enti locali, per l’inserimento nell’ambito dei piani sociali di zona, di una progettualità integrata che coinvolga le famiglie, anche attraverso le loro rappresentanze istituzionali territoriali, quindi le Consulte, laddove istituite. Risulta fondamentale sviluppare realtà di reti territoriali, in maniera facilmente accessibile alle famiglie e con il pieno coinvolgimento di scuole, Asl, tsmree, servizi sociali territoriali, reti del terzo settore e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati che contribuire nello sviluppo di queste progettualità

 

Art. 12

(misure per l’inserimento lavorativo)

Comma 3. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui ai commi 1 e 2, deve produrre con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione diagnostica, rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 7, che attesti l'esistenza del disturbo e specifichi gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

Si consiglia di aggiungere:

Nel caso in cui entro 60 giorni l'ente pubblico non riesca a produrre le certificazioni necessarie per l'espletamento del concorso, il candidato può presentare una propria autocertificazione delle proprie difficoltà e strumentazioni compensative necessarie, fatto salvo il controllo ex post dell'amministrazione pubblica rispetto alla sussistenza dei requisiti

 

Art. 14

(Comitato Tecnico Scientifico sui DSA)

comma 2

l) un dislessico adulto designato dall'associazione che si occupa di DSA, più rappresentativa sul territorio regionale;

Va sostituito con la Consulta Regionale per la disabilità

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