08/01/2021

Nessun bambino ha due madri

San Tommaso D’Aquino, quando insegnava all’Università Sorbona di Parigi, sembra che prima di iniziare le lezioni, mettesse sulla cattedra una mela, invitando ad andarsene tutti coloro che dissentivano sul fatto che quella fosse, in effetti, una mela. Anche per riflettere sul caso “Deruta” è necessario liberarsi dalle ideologie (che sono rappresentazioni del tutto soggettive della realtà) e usare la retta ragione.

I fatti: due donne italiane residenti all’estero e unite civilmente decidono di trasformare, appunto, in realtà, il desiderio di avere un figlio: dato che la biologia glielo impedisce, con tutta probabilità utilizzano tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e, grazie alla fecondazione eterologa – in cui il ruolo del padre si ferma a quello di un organismo da riproduzione – sono coadiuvate nella prima fase, quella dell’inseminazione. Segue fase due.

La compagna della madre biologica, con una sentenza di adozione nazionale nel paese estero, assume la veste di “altro genitore” che, al di là delle sottigliezze giuridiche di come la si voglia inquadrare in Italia all’atto del riconoscimento, la possa rendere anch’essa definibile madre.

Non più, però, soltanto nella sua personale raffigurazione della realtà perché, ora, il registro di stato civile dei residenti all’estero del Comune di Deruta le inquadra entrambe genitori di sesso femminile dello stesso bambino: “Finalmente”… e volge a conclusione la fase tre del piano, “dopo mesi e mesi di peripezie, questo percorso è concluso... Da oggi sono a tutti gli effetti genitore di mio figlio anche per la legge italiana!” dichiara la donna. Ora che lo ha visto scritto, infatti, lo può più fermamente credere.

Tutto questo, parrà strano ma è accaduto proprio in Italia dove, dal Parlamento alla Corte Costituzionale – finora fedeli interpreti delle convinzioni dei cittadini su questo basilare aspetto del vivere sociale – non è consentito nulla di tutto ciò.

Basti pensare, fondamentalmente:

1) alla legge 40/2004 sulla fecondazione assistita, che è permessa solo per coppie di sesso opposto;

2) alla legge 184/83 sul diritto dei minori ad una famiglia, che esplicitamente esclude il riconoscimento del provvedimento di adozione di un minore pronunciato all’estero se contrario ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e, tra questi, include il solo vincolo di matrimonio, laddove in Italia, quest’ultimo è consentito solo a persone di sesso opposto;

3) alla stessa legge 184/83, che impedisce l’elusione della normativa nazionale attraverso un fittizio trasferimento della residenza all’estero, in caso di minori in stato di abbandono;

4) al DPR 396/2000, in materia di atti di stato civile, che stabilisce che si può indicare come genitore solo quello legittimo (o quello naturale che ha prestato il consenso ad essere nominato);

5) alla Legge 76/2016, che estende parte della disciplina del coniugio alle unioni civili ma non anche quella che concerne la filiazione e, se in essa non viene normata la step child adoption, cioè il caso che ci occupa, non è perché si vuole lasciare lo spazio ad un giudice o a un sindaco innovatori, ma soltanto perché non si vuole introdurla nell’ordinamento, fine.

Anche la normativa in tema di trascrizione di sentenze straniere estere, nello specifico, è molto chiara, sta poi all’Ufficiale di Stato Civile applicarla e rifiutarsi di trascriverle quando contrarie, come in questo caso, all’ordine pubblico. La sentenza n. 12193/2019, in merito, con la quale la Cassazione nega proprio la trascrizione di una sentenza straniera che riconosce la doppia paternità, ha precisato la nozione di “ordine pubblico” per valutare la compatibilità del provvedimento giurisdizionale straniero, stabilendo che: “In tema di riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”.

Forse il Sindaco Toniaccini non si rende conto della ferita che ha aperto nel nostro ordinamento? Davvero pensa che questo non sia un atto politico? Lo è, sindaco, e lei se ne deve assumere tutte, ma proprio tutte, le responsabilità.

Responsabilità che possono voler dire, ora che si è aperta la strada in Italia a sentenze contrarie ai nostri principi generali inderogabili, il dover riconoscere in futuro una sentenza in cui un sessantenne sposa una dodicenne: trova differenze, quanto ad irrazionalità, con il fatto che a un bambino venga negato il padre in cambio di due madri? Se uno stato estero riconosce che questo signore sarà sicuramente un bravo marito per quella bambina, secondo quali principi cogenti del nostro ordinamento si potrà dire che non è così quando, nel caso in esame, ha inferto una tremenda ferita al nostro ordine pubblico? O ancora: non vorrà mica non riconoscere un atto di matrimonio fra tre persone? In conformità a quali principi fondamentali il loro amore non dovrebbe avere conseguenze giuridiche in Italia, quando oggi lei non riconosce, come cosa contraria non solo all’ordine pubblico ma anche alla stessa natura dell’essere umano, quella per un bambino di avere “due madri” e non suo padre e sua madre? E’ forse meno assurdo, per quel bambino, avere due genitori dello stesso sesso piuttosto che tre genitori, magari di tre “generi” diversi, e magari a giorni alterni?

Caro sindaco, anche allora ci verrà a dire che tutto ciò sarà avvenuto nella sua totale indifferenza o ignoranza? Anche allora non si “ricorderà” di essere lei il titolare di tali funzioni così importanti, nascondendosi dietro ad una mala interpretazione delle leggi e della giurisprudenza?

I desideri degli adulti, intanto, arbitrariamente trasformati in diritti, vengono soddisfatti e ammantati col superiore interesse del bambino, reso scientemente - e quel che è peggio anche giuridicamente! - orfano di padre.

Caro bambino, noi ti chiediamo perdono.

Certo, altri bambini prima di te sono cresciuti senza padre, per i motivi più vari, dalla morte alla fuga dalle responsabilità. Eppure questi bambini hanno un nome, un ricordo, una fotografia, un racconto che colmerà il loro vuoto.

A te, invece, la metà della tua carne, dei tuoi pensieri, delle tue predilezioni, della tua famiglia, è stata negata, spenta per far contente quelle che si dichiarano “tua madre”. Ma se una madre è quella che dà la vita per suo figlio, allora perché ti sta togliendo metà della tua?

Devi sapere però che, quando tu eri ancora piccolo, chi scrive non ha considerato tutto quello che ti stanno facendo come progresso, tolleranza, rispetto delle libertà individuali di altri, senza tenere in conto prima di tutto le tue e lottando per esse.

Perché devi sapere anche che l’ideologia è fragile come un castello di cristallo, e ha bisogno di imbavagliare la ragione, per silenziare ogni critica che potrebbe in un attimo farla cadere in frantumi. Per questo noi abbiamo un sogno. Tu sei lì, che dormi dentro una teca di vetro indistruttibile, e quando questo silenzio della ragione sarà passato e il castello sarà crollato, tu sarai diventato grande e farai una cosa rivoluzionaria come solo il vero amore può fare: tu sarai un meraviglioso, forte, delicato padre con tuo figlio.

 

a cura di Associazione Family Day - Umbria

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