16/07/2015

Buona scuola: tre punti su cui fare chiarezza – parte II

Proseguiamo l’analisi del testo dell’ormai approvato ddl sulla Buona scuola .

Cliccare qui per leggere la prima parte: Consenso informato dei genitori per attività extracurricolari.

2. Non c’è gender nella “Buona scuola”? Riportiamo nuovamente all’attenzione quanto scritto nel comma 16: “l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere“. E’ chiaro un “distinguo” tra “sesso” e “genere”.

Il termine “genere”, in inglese Gender è stato introdotto dall’omonima ideologia, all’interno della quale ha un significato che segna una vera e propria “rivoluzione antropologica” della definizione dell’identità dell’essere umano, denominata appunto “identità di genere”, la quale non è determinata dal sesso biologico, bensì da una percezione di sé che emerge se l’individuo cresce non condizionato da stereotipi socio-culturali.

Notiamo che il comma 16 fa riferimento a tutto l’art. 5 comma 2 della legge 119: non solo quindi alla nota lettera c) ma all’insieme di tutte le lettere dalla a) alla l). In particolare esaminiamo la lettera b): sensibilizzare gli operatori dei media per una “comunicazione e informazione” rispettosa della rappresentazione di genere “e, in particolare”, della figura femminile anche attraverso l’adozione di “codici di autoregolamentazione”. La locuzione “rappresentazione di genere” è specifica del linguaggio Gender.

Non si sta parlando direttamente di scuola, ma la didattica e lo studio sono strettamente legati all’informazione reperibile sui media. Quindi, se la comunicazione dei media deve essere censurata e “regolamentata” nel rispetto della “rappresentazione di genere”, ecco una strada maestra attraverso cui il Gender entrerà nell’educazione scolastica (e condizionerà l’educazione in generale).

BludentalRitornando alla lettera c) “formazione del personale della scuola”, si ricorda che essa vede la sua attuazione nella Legge n.128 del novembre 2013: “Misure urgenti in materia d’istruzione, università e ricerca” che all’art.16 “Formazione del personale scolastico”: d) aumento delle competenze relative all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere, e al superamento degli stereotipi di genere (in attuazione articolo 5 della legge 119).

Se è vero che esiste un Gender sotterraneo, nascosto sotto “distinguo” lessicali, troviamo ancora palesemente il Gender. [aggiungiamo che la legge 119 costituisce l’attuazione della convenzione di Istanbul che è la prima convenzione internazionale a distinguere chiaramente il “sesso” dal “genere”, e ad attribuire a quest’ultimo il significato che ha nella teoria di genere, ndr].

Pertanto sì, nella Buona Scuola il Gender c’è.

Antonella Facco

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