Con l'ordinanza del 12 marzo 2026 (Reg. Ord. n. 55/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026 n. 15), il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull'articolo 29-bis della legge 184/1983. Il procedimento trae origine dal ricorso di due uomini veneziani, quarantenni, uniti civilmente, che avevano palesato l’intenzione e il desiderio di adottare. Secondo il collegio veneziano, il divieto vigente produce effetti «irragionevoli, discriminanti e non giustificati», in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con i principi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Il relativo fascicolo è stato quindi trasmesso alla Corte Costituzionale per la pronuncia di merito. Sul procedimento ora pendente dinanzi alla Consulta è intervenuta anche Pro Vita & Famiglia, che lo scorso maggio ha depositato le proprie considerazioni nella forma dell'opinione scritta in qualità di amicus curiae. Un'opinione in questi giorni ammessa dalla Consulta tra i documenti del caso, che sarà deciso realisticamente nelle prossime settimane.
Un pericoloso precedente?
Pro Vita & Famiglia ha ritenuto necessario intervenire non solo per rilevare quanto sia incostituzionale, oltre che inappropriato, aprire all'adozione per le coppie omosessuali, ma anche per scongiurare quello che può diventare un pericolosissimo precedente. Evitare, insomma, che da una deriva ne arrivi un'altra, peggiore. Questo rischio, infatti, è reale se pensiamo al modus operandi che la Consulta ha già altre volte messo in atto, come nel caso del fine vita. In alcuni casi, la Corte si è sostituita al Parlamento, praticamente riscrivendo per via giudiziaria scelte che spettano solo al legislatore o che trovano già piena attuazione nelle leggi esistenti. Non a caso, il giudice veneziano ha fatto leva proprio sull'apertura ai single arrivata con la sentenza n. 33/2025. Se passasse anche questa breccia, il passo successivo sarebbe scontato: consentire anche l'adozione nazionale alle coppie dello stesso sesso nel nostro Paese, ben oltre i casi particolari già previsti oggi dall'ordinamento. Per questo l'associazione ha inviato alla Corte il proprio parere e chiede di rispettare la legge: i bambini non sono un diritto degli adulti.
Matrimonio e unione civile: due binari costituzionali distinti
Il primo e fondamentale pilastro dell'argomentazione di Pro Vita & Famiglia ruota attorno alla distinzione costituzionale tra matrimonio e unione civile. L'associazione ha ricordato che la Corte Costituzionale, dalla sentenza n. 138/2010 fino alla più recente sentenza n. 148/2024, ha sempre tenuto distinti i due istituti: il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'articolo 29 della Costituzione, mentre le unioni civili appartengono alle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Questa distinzione non è casuale né priva di conseguenze giuridiche. Lo stesso legislatore del 2016, nel disciplinare le unioni civili, ha qualificato l'istituto come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, omettendo deliberatamente il richiamo all'articolo 29, e ha escluso espressamente l'applicabilità della legge sulle adozioni. Per Pro Vita & Famiglia si tratta dunque non di una lacuna normativa, ma di una scelta politica consapevole e tuttora intatta.
A ciò si affianca un secondo principio richiamato nell'opinione scritta: né la Corte Costituzionale né la Corte europea dei Diritti dell'Uomo hanno mai riconosciuto un diritto soggettivo alla genitorialità adottiva. L'interesse degli aspiranti adottanti è qualificato dalla giurisprudenza come libertà di autodeterminazione, suscettibile di conformazione legislativa, e non come diritto fondamentale incondizionato. Ne consegue che il sindacato di costituzionalità è limitato al solo canone della manifesta irragionevolezza, soglia che, secondo l'associazione, nel caso in esame non viene affatto superata.
Il paradosso dello scioglimento dell'unione civile non regge
Uno degli argomenti centrali dell'ordinanza veneziana era il cosiddetto paradosso dello scioglimento strumentale: i giudici avevano infatti osservato che, se una coppia unita civilmente sciogliesse l'unione, ciascun partner potrebbe adottare individualmente come single – sulla scorta della sentenza n. 33/2025 della Consulta – per poi ricostituirla, aggirando di fatto il divieto. Pro Vita & Famiglia ha smontato questo ragionamento su due fronti. Da un lato, ha rilevato che l'ordinamento conosce numerose ipotesi in cui un vincolo giuridico volontariamente costituito comporta la rinuncia a facoltà altrimenti spettanti. Dall'altro, ha sottolineato che un ipotetico scioglimento meramente strumentale dell'unione civile costituirebbe un uso distorto degli istituti giuridici, e che tale eventualità non può fondare l'incostituzionalità della norma.
Nessuna discriminazione
Dopodiché, secondo l'associazione, la legge non distingue affatto per orientamento sessuale, bensì per stato civile: la differenza è tra coniugati e non coniugati. La prova di ciò sta nel fatto che anche i conviventi more uxorio eterosessuali sono esclusi dalla disciplina adottiva al pari delle coppie unite civilmente. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha del resto ribadito più volte che le differenze di trattamento basate sullo stato civile godono di un ampio margine di apprezzamento da parte degli Stati. L'argomento della discriminazione indiretta – secondo cui solo le coppie eterosessuali possono accedere al matrimonio – presupporrebbe, secondo Pro Vita & Famiglia, l'incostituzionalità della riserva del matrimonio alle coppie di sesso diverso: profilo già escluso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010 e non oggetto del presente giudizio. In quest'ottica, la distinzione operata dalla norma è oggettiva e ragionevole, ancorata a criteri strutturali e formali.
La ratio dell'adozione e i dati sulle adozioni internazionali
L'opinione scritta ha affrontato anche il tema della finalità propria dell'istituto adottivo. L'adozione internazionale – disciplinata secondo la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 – ha la specifica finalità di assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore italiano ha modellato l'istituto sulla coppia coniugata in ragione di una doppia condizione: la complementarità strutturale, corrispondente alla naturale provenienza biologica del minore da un uomo e una donna, e la solidità giuridica massima garantita dal vincolo matrimoniale. Questi due elementi costituiscono, secondo Pro Vita & Famiglia, la più piena garanzia del superiore interesse del minore. Sul piano quantitativo, poi, l'associazione ha richiamato i dati ufficiali della Commissione per le adozioni internazionali: il numero di coppie già coniugate e idonee in attesa attiva di abbinamento ammonta a circa 1.880 unità, mentre le dichiarazioni annue di disponibilità si attestano tra le 1.500 e le 1.600, a fronte di soli 478 ingressi di minori stranieri nel 2023 e 536 nel 2024. Il collo di bottiglia del sistema, dunque, non è la scarsità di aspiranti adottanti, ma le restrizioni imposte dai Paesi di origine. L'apertura alle coppie unite civilmente non incrementerebbe quindi le adozioni effettive a beneficio dei minori abbandonati, e la tutela invocata resterebbe di fatto vana.
La richiesta di Pro Vita: dichiarare infondata la questione
Nella sintesi delle proprie ragioni, Pro Vita & Famiglia ha concluso che l'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 non viola alcuno dei parametri evocati nell'ordinanza veneziana. La norma non comprime alcun diritto soggettivo – inesistente nell'ordinamento – né lede l'articolo 2 della Costituzione. Non viola l'articolo 3, poiché distingue per stato civile e tratta uniformemente tutte le formazioni familiari non matrimoniali. Non contrasta con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), rientrando nell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati e fondandosi su una giustificazione oggettiva e ragionevole. Non lede infine gli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dal momento che l'articolo 21 della stessa Convenzione, norma di lex specialis in materia adottiva, rimette agli Stati la definizione dei requisiti degli adottanti. Sulla base di queste argomentazioni, Pro Vita & Famiglia ha dunque chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare infondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Venezia, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione – quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU – nonché agli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La parola spetta ora alla Consulta.