Con l'ordinanza del 12 marzo 2026 (Reg. Ord. n. 55/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026 n. 15), il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull'articolo 29-bis della legge 184/1983, nella parte in cui esclude le coppie omosessuali unite civilmente dall'accesso all'adozione internazionale, riservata dalla norma ai soli coniugi. Il procedimento trae origine dal ricorso di due uomini veneziani, quarantenni, uniti civilmente, che avevano chiesto di poter adottare un minore ospitato in un orfanotrofio all'estero. Secondo il collegio veneziano, il divieto vigente produce effetti "irragionevoli, discriminanti e non giustificati", in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con i principi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e il relativo fascicolo è stato quindi trasmesso alla Corte Costituzionale per la pronuncia di merito. Sul procedimento ora pendente dinanzi alla Consulta è intervenuta anche l'associazione Pro Vita & Famiglia, che ha depositato le proprie considerazioni nella forma dell'opinione scritta in qualità di amicus curiae.
Matrimonio e unione civile: due binari costituzionali distinti
Il primo e fondamentale pilastro dell'argomentazione di Pro Vita & Famiglia ruota attorno alla distinzione costituzionale tra matrimonio e unione civile. L'associazione ricorda che la Corte Costituzionale, dalla sentenza n. 138/2010 fino alla più recente sentenza n. 148/2024, ha sempre tenuto distinti i due istituti: il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'articolo 29 della Costituzione, mentre le unioni civili appartengono alle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Questa distinzione non è casuale né priva di conseguenze giuridiche. Lo stesso legislatore del 2016, nel disciplinare le unioni civili, ha qualificato l'istituto come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, omettendo deliberatamente il richiamo all'articolo 29, ed ha escluso espressamente l'applicabilità della legge sulle adozioni. Per Pro Vita & Famiglia si tratta dunque non di una lacuna normativa, ma di una scelta politica consapevole e tuttora intatta.
A ciò si affianca un secondo principio richiamato nell'opinione scritta: né la Corte Costituzionale né la Corte europea dei Diritti dell'Uomo hanno mai riconosciuto un diritto soggettivo alla genitorialità adottiva. L'interesse degli aspiranti adottanti è qualificato dalla giurisprudenza come libertà di autodeterminazione, suscettibile di conformazione legislativa, e non come diritto fondamentale incondizionato. Ne consegue che il sindacato di costituzionalità è limitato al solo canone della manifesta irragionevolezza, soglia che, secondo l'associazione, nel caso in esame non viene affatto superata.
Il paradosso dello scioglimento dell'unione civile non regge
Uno degli argomenti centrali dell'ordinanza veneziana è il cosiddetto paradosso dello scioglimento strumentale: i giudici hanno osservato che, se la coppia unita civilmente si separasse, ciascun partner potrebbe adottare individualmente come single — sulla scorta della sentenza n. 33/2025 della Consulta — per poi ricostituire l'unione, aggirando di fatto il divieto. Pro Vita & Famiglia smonta questo ragionamento su due fronti. Da un lato, rileva che l'ordinamento conosce numerose ipotesi in cui un vincolo giuridico volontariamente costituito comporta la rinuncia a facoltà altrimenti spettanti: si tratta della naturale conseguenza della differenziazione tra istituti, non di una discriminazione. Dall'altro, sottolinea che un ipotetico scioglimento meramente strumentale dell'unione civile costituirebbe un uso distorto degli istituti giuridici, e che tale eventualità non può fondare l'incostituzionalità della norma.
Nessuna discriminazione
Un punto cruciale dell'opinione di Pro Vita & Famiglia riguarda la natura della distinzione operata dalla norma censurata. Secondo l'associazione, la legge non distingue affatto per orientamento sessuale, bensì per stato civile: la differenza è tra coniugati e non coniugati. La prova di ciò sta nel fatto che anche i conviventi more uxorio eterosessuali sono esclusi dalla disciplina adottiva al pari delle coppie unite civilmente. La Corte EDU ha del resto ribadito più volte che le differenze di trattamento basate sullo stato civile — e non su una categoria sospetta quale l'orientamento sessuale in sé — godono di un ampio margine di apprezzamento da parte degli Stati.
L'argomento della discriminazione indiretta — secondo cui solo le coppie eterosessuali possono accedere al matrimonio — presupporrebbe, secondo Pro Vita & Famiglia, l'incostituzionalità della riserva del matrimonio alle coppie di sesso diverso: profilo già escluso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010 e non oggetto del presente giudizio. In quest'ottica, la distinzione operata dalla norma è oggettiva e ragionevole, ancorata a una doppia condizione strutturale e formale.
La ratio dell'adozione e i dati sulle adozioni internazionali
L'opinione scritta affronta anche il tema della finalità propria dell'istituto adottivo. L'adozione internazionale — disciplinata secondo la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 — ha la specifica finalità di assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore italiano, nell'esercizio del proprio margine di apprezzamento, ha modellato l'istituto sulla coppia coniugata in ragione di una doppia condizione: la complementarità strutturale, corrispondente alla naturale provenienza biologica del minore da un uomo e una donna, e la solidità giuridica massima garantita dal vincolo matrimoniale. Questi due elementi costituiscono, secondo Pro Vita & Famiglia, la più piena garanzia del superiore interesse del minore. Sul piano quantitativo, l'associazione richiama i dati ufficiali della Commissione per le adozioni internazionali: il numero di coppie già coniugate e idonee in attesa attiva di abbinamento ammonta a circa 1.880 unità, mentre le dichiarazioni annue di disponibilità si attestano tra le 1.500 e le 1.600, a fronte di soli 478 ingressi di minori stranieri nel 2023 e 536 nel 2024. Il collo di bottiglia del sistema, dunque, non è la scarsità di aspiranti adottanti, ma le restrizioni imposte dai Paesi di origine. Peraltro, la quasi totalità di essi — e circa 40 dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa — non ammette adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. L'apertura alle coppie unite civilmente non incrementerebbe quindi le adozioni effettive a beneficio dei minori abbandonati, rendendo di fatto vana la tutela invocata.
Nessuna lesione dei diritti del minore
Pro Vita & Famiglia contesta con nettezza l'assunto secondo cui l'esclusione delle coppie unite civilmente dall'adozione internazionale genererebbe una lesione dei diritti del bambino. Nel giudizio, osserva l'associazione, non vi è alcun minore concreto cui ricondurre una situazione di pregiudizio attuale: vi è soltanto l'aspirazione astratta di una coppia ad adottare. Il bambino che, all'esito della procedura, fosse eventualmente abbinato godrebbe comunque pienamente dei suoi diritti se affidato a una coppia coniugata, come previsto dalla normativa vigente. Rovesciare questo ragionamento — concludendo che ogni esclusione legislativa astratta produca in sé una lesione dei diritti del minore, anche in assenza di un minore concreto — condurrebbe, secondo l'associazione, a un esito sistemicamente insostenibile.
La richiesta di Pro Vita: dichiarare infondata la questione
Nella sintesi delle proprie ragioni, Pro Vita & Famiglia conclude che l'articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 non viola alcuno dei parametri evocati nell'ordinanza veneziana. La norma non comprime alcun diritto soggettivo — inesistente nell'ordinamento — né lede l'articolo 2 della Costituzione. Non viola l'articolo 3, poiché distingue per stato civile e tratta uniformemente tutte le formazioni familiari non matrimoniali. Non contrasta con gli articoli 8 e 14 della CEDU, rientrando nell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati e fondandosi su una giustificazione oggettiva e ragionevole. Non lede infine gli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dal momento che l'articolo 21 della stessa Convenzione, norma di lex specialis in materia adottiva, rimette agli Stati la definizione dei requisiti degli adottanti.
Sulla base di queste argomentazioni, Pro Vita & Famiglia ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare infondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Venezia, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione — quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU — nonché agli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La parola spetta ora alla Consulta.