10/03/2018

Adozione: un’alternativa alla fecondazione artificiale

Adozione: si può diventare genitori legalmente e spiritualmente, con un gesto d’amore vero, che dà, senza pretendere niente in cambio, senza uccidere, scartare, congelare nessuno...

Negli ultimi anni, con l’avanzare della ricerca scientifica e tecnologica, la pratica della fecondazione artificiale, nelle sue diverse forme, dall’inseminazione omologa fino all’utero in affitto, ha conosciuto una diffusione sempre più ampia, divenendo oramai una prassi normale e comune per tutte le coppie che incontrano problemi di fertilità. Eppure un’alternativa esiste. Il ricorso sempre più frequente alla fecondazione artificiale ha, infatti, finito per oscurare e mettere in un angolo il tradizionale istituto dell’adozione volto a mettere in contatto coppie desiderose di avere figli a cui dare amore e accoglienza e minori bisognosi di affetto e di una famiglia.

L’iter per ottenere l’idoneità all’adozione purtroppo non è immediato e “comodo” come “affittare” un utero e questo, probabilmente, contribuisce ulterior- mente a scoraggiare molte coppie dall’intraprendere tutte le procedu- re necessarie. Vediamo, dunque, brevemente cosa prevede la legge italiana in proposito.

In Italia, i requisiti sia per l’adozione nazionale che quella internazionale sono regolamentati dalla legge del 4 maggio 1983, n.184. Nel caso di adozione internazionale, tuttavia, lo Stato estero può stabilire ulteriori criteri restrittivi rispetto alla normativa nazionale.

Va notato, preliminarmente, che la legge sull’adozione dei minori è basata su una ratio completamente diversa da quella che appartiene all’istituto dell’adozione di maggiorenni.

In questo caso lo scopo della normativa è di garantire una discendenza a chi non ne ha o – comunque – consentire a chi lo desidera di veder continuare il proprio nome e la propria storia familiare in una persona con cui evidentemente si è creato un legame affettivo e culturale molto potente.

La ragion d’essere dell’istituto dell’adozione di minori, invece, è completamente rovesciata: la legge vuole assicurare a un minore in “stato di abbandono” l’affetto e l’educazione che può dargli una famiglia.

Su questo dovrebbero ragionare tutti quelli che pretendono far valere un fantomatico e inumano “diritto al figlio” per single o per coppie omosessuali. E’ il bambino ad avere diritto a una madre e un padre, non viceversa. E questo vale anche per le coppie etero sessuali che devono possedere certi requisiti e superare certi controlli, per essere dichiarate idonee ad adottare.

Per quanto riguarda la legge italiana, la domanda di adozione è in realtà una dichiarazione di disponibilità all’adozione che ha una validità di tre anni nel corso dei quali il Tribunale dei minorenni dispone la verifica preventiva di tutti i presupposti, eseguendo gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare e dichiarare l’effettiva idoneità della coppia. In particolare, per poter presentare la domanda di adozione di un minore dichiarato in stato di abbandono, l’art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che «l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni». Nel momento in cui il tribunale per minorenni emette il provvedimento di adozione il bambino diviene figlio legittimo degli adottanti e viene meno qualsiasi vincolo di parentela fra il minore e i suoi famigliari naturali.

La legge che regola la procedura di adozione stabilisce inoltre che, «l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore». Specificando tuttavia che «Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni».

L’adozione, infatti, deve imitare la natura (adoptio naturam imitatur, dicevano gli antichi), nell’interesse del minore. Se la natura mette un limite temporale biologico alla maternità, avrà i suoi buoni motivi. Per crescere ed educare i figli servono energie giovani. Per dialogare e comunicare con gli adolescenti forse ne servono ancor più che per correre dietro ai bambini piccoli. E – per quanto l’aspettativa di vita si sia mediamente allungata – sarà meglio non lasciarli orfani troppo presto. Chissà se ci hanno mai pensato quelle donne sessantenni (magari attrici, cantanti e ballerine) che si fanno impiantare embrioni ottenuti artificialmente, e mostrano orgogliose il pancione sulle pagine patinate delle riviste. Infine, per poter essere riconosciuti abili all’adozione, il Tribunale per i minorenni dispone l’esecuzione di apposite indagini, svolte dai servizi socio-assistenziali degli enti locali e dalle competenti professionalità, finalizzate ad accertare, «la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda» .

Prima dell’adozione vera e propria, la normativa prevede, inoltre, un periodo di “affidamento pre-adottivo” della durata di un anno, volto a valutare la reale idoneità della coppia. Decorso tale periodo, con possibilità di proroga di un anno, il Tribunale, accertata l’esistenza di tutte le condizioni, pronuncia la dichiarazione di adozione. Con essa cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine e il minore acquisisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti e il loro cognome.

Per quanto riguarda la procedura di adozione internazionale, in fortissimo aumento rispetto a quella nazionale, per via del ridotto numero di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, il percorso per ottenere l’idoneità, da parte del Tribunale, è identico a quello appena descritto per l’adozione nazionale.

Tuttavia, una volta ottenuto il riconoscimento in Italia, per poter avviare l’iter di adozione, la coppia deve rivolgersi a una delle tante associazioni appartenenti all’albo degli enti autorizzati a svolgere la specifica procedura di adozione nel paese estero. Entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità, la coppia deve quindi indicare il paese o i paesi verso i quali orientare la propria candidatura e attendere i successivi sviluppi burocratici. A differenza dell’adozione nazionale che è gratuita, quella internazionale prevede dei costi non indifferenti dovuti alla complessità della procedura, al coinvolgimento di un ente autorizzato, alla documentazione da presentare alle autorità straniere, nonché ai necessari viaggi nel paese d’origine del minore e la relativa permanenza in loco.

In conclusione, ci auguriamo che nel prossimo futuro si agevolino e snelliscano gli iter burocratici necessari a portare a termine la procedura di adozione in Italia e all’estero, senza che vengano meno le necessarie garanzie per il minore, così che tale importante istituto possa rappresentare una valida e concreta alternativa ai figli da laboratorio. I bambini non si programmano e tantomeno si ordinano come fossimo al supermarket, andando a selezionare il seme giusto (e magari crioconservarlo) secondo i propri gusti e le proprie aspettative. I figli non sono un diritto, ma un dono di Dio da attendere e nel caso accogliere.

Rodolfo De Mattei

Fonte: Articolo apparso su Notizie ProVita di Luglio 2015, pp. 20-22

 

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