29/08/2014

Omosessualismo a Roma: il Tribunale dei minori concede l’adozione a una lesbica

Repubblica.it ci dà una notizia che farà lieti i fautori dell’omosessualismo: il Tribunale per i minorenni di Roma ha concesso in adozione una bambina alla convivente della madre biologica (del padre non si ha notizia: è un venditore di seme residente all’estero).

Il ricorso della donna è stato accolto sulla base dell’art. 44 della legge  n. 184/1983, modificato dalla legge n.149/ 2001. Lasciamo volentieri ai nostri amici Giuristi per la Vita il compito di spiegare tecnicamente la incredibile forzatura operata dai giudici (la fattispecie non si trova nella legge 149). Purtroppo siamo abituati alla “giurisprudenza creativa”: gli interpreti della legge – che hanno già avuto il coraggio di scrivere nella motivazione di una sentenza che la maternità è “un concetto controverso” –  non sanno stare al loro posto e inventano di sana pianta regole nuove (in barba alla democrazia parlamentare).

Anche chi non sa di legge, però, non avrà difficoltà a riconoscere che, se la cosa è stata motivata dal “supremo interesse del minore ad avere una famiglia”, l’interesse di quella bambina – in questo caso – è stato ampiamente calpestato:

  1. perché due lesbiche non sono una famiglia (e Repubblica specifica con solerzia che la bimba è figlia di una sola delle due donne: poteva essere altrimenti? La natura cosa impone?);
  2. perché  l’interesse del minore, come tutti gli psicologi e gli psichiatri degni della professione che svolgono riconoscono, è quello di avere una mamma e un papà. In mancanza del papà c’è la mamma o l’amica o la parente della mamma. NON due mamme. Perché due mamme (dello stesso bambino, nello stesso nucleo familiare) in natura non esistono, come non esistono nel nostro ordinamento: dire che un bambino ha “due mamme” è una menzogna. E’ oggettivamente e indiscutibilmente FALSO.

E’ facile poi prevedere che la decisione in questione assumerà una portata ideologica e servirà come “precedente”, di modo che la giurisprudenza potrà subdolamente riconoscere famiglie adottive che contraddicano in pieno proprio i principi ispiratori della legge 149 del 2001:

  1. gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori: come già detto, il buon senso (che riconosce la ricchezza specifica della figura paterna e materna nell’educazione dei figli) e i migliori studi in materia evidenziano tutti i pericoli e gli effetti negativi della cosiddetta “omogenitorialità”.
  2. gli adottanti devono, come minimo, garantire una convivenza altamente stabile: ora le statistiche mostrano come proprio le relazioni omosessuali siano in assoluto le più instabili.
  3. gli adottanti devono essere, tranne eccezioni previste, uniti in matrimonio: proprio perché il matrimonio dà le migliore garanzie di stabilità, di buona educazione, ecc. Ora le coppie omosessuali non sono coniugi nel nostro ordinamento ...

... O dovremmo dire “non sono ancora coniugi”? Perché è anche questo un pericolo concreto della decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma, qualora diventasse modello di certa giurisprudenza: “se gli omosessuali possono essere genitori adottivi perché non si possono sposare?“, sosterranno molti. Così, è completa l’attuazione del programma omosessualista: la caduta del divieto dell’eterologa nel nostro paese rischia di moltiplicare casi come quello in esame, e i tribunali saranno indotti a concedere sempre più spesso la “stepchild adoption”. La società sarà così pronta per il riconoscimento dei “matrimoni gay” .... del resto, non si parla già di unioni civili?

Decisione dunque inaccettabile, per il suo contrasto con l’interesse dei bambini, con i principi di ordine pubblico e con i valori eterni che dovrebbero ispirare ogni società.

Cliccate qui per leggere i commenti alla sentenza pubblicati da Avvenire, e qui potete leggere l’articolo de Il Foglio.

Redazione

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