02/12/2018

Figlie di due padri: il Tribunale di Milano ordina di trascrivere una realtà inesistente

I due gay “padri” di due gemelle concepite nel 2017, in California, secondo la consueta “catena di montaggio” a cui ormai molte coppie dello stesso sesso ricorrono: vendita di ovuli/vendita di sperma/utero in affitto, non hanno voluto attendere la sentenza della Cassazione per la trascrizione dell’atto di nascita delle due bambine e si sono rivolti al Tribunale di Milano che ha ordinato al Comune di trascrivere l’atto di nascita delle due bambine come figlie di due padri.

Secondo l’ottava sezione civile del tribunale i due uomini, insieme da dieci anni e uniti civilmente in Italia, devono essere «riconosciuti genitori delle piccole, nonostante abbiano ciascuno un legame biologico con una soltanto delle minori».

Sino a questo momento il Comune non aveva potuto trascrivere l’atto di nascita delle due gemelle, in quanto “nate da due padri”, perché le forme di procreazione assistita, a cui ricorrono spesso le coppie dello stesso sesso, in Italia non sono ammesse dalla legge. Per la precisione di tratta di un «limite di sbarramento alla circolazione in Italia di istituti giuridici stranieri», aggirato dall’ottava sezione civile del Tribunale di Milano che ha parlato incredibilmente di una lettura “transnazionale” che si richiamerebbe ad alcuni «principi fondamentali» basati «su esigenze di tutela dei diritti dell’uomo e comuni ai diversi ordinamenti, nonché collocati a un livello superiore alla legislazione ordinaria».

Questa è stata la motivazione in base alla quale il Comune di Milano ha dovuto forzatamente trascrivere l’atto di nascita delle due bambine, un documento in cui ovviamente non c’è la minima traccia e il minimo riferimento né alla donatrice di ovuli da cui le gemelle hanno ereditato ben metà del patrimonio genetico né della donna che le ha portate in grembo per nove mesi. Un vero e proprio schiaffo alla realtà anche perché, di fatto, ciascun padre ha un legame biologico con una soltanto delle minori e non con entrambe, quindi teoricamente non potrebbero risultare genitori biologici di entrambe le bambine, ma di una sola. Tuttavia anche questo dato oggettivo non da poco è stato considerato un’“inezia” (sulla base della quale, facciamo notare, nell’atto di nascita, di fatto, verrebbe dichiarato il falso!) in quanto, secondo la Cassazione  «non può ritenersi lesivo di principi superiori» e, con una sottolineatura che ha dell’incredibile, il Tribunale fa notare come la sentenza emessa, in riferimento al dato del legame biologico, sia perfettamente in linea con il quadro giurisprudenziale «internazionale, comunitario e interno che tende a valorizzare sempre meno questo legame, in favore di altri aspetti della maternità/paternità correlati al consenso, alla volontarietà e all’assunzione della responsabilità genitoriale».

Inoltre, nonostante in Italia non sia prevista, nel sistema legislativo, la stepchild adoption, anche questo ultimo ostacolo al riconoscimento dell’omogenitorialità, secondo la Cassazione, può essere facilmente aggirato in quanto, si legge nella sentenza, «non solo all’estero essa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia ha ormai trovato riconoscimenti in recenti pronunce giurisprudenziali sulla base dell’interesse del minore».

Manuela Antonacci

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