20/06/2015

Eugenetica di Stato: la Consulta e la legge 40

Dopo l’amara celebrazione del decennale del referendum sulla legge 40/2004, ecco un’analisi sintetica ma puntuale, dell’ultima sentenza della Consulta che ha ammesso l’eugenetica diagnosi pre-impianto degli embrioni prodotti in laboratorio.

L’attenzione sul tema della procreazione medicalmente assistita (PMA) si è riaccesa a seguito della sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale, depositata il 5 giugno scorso.

Tale sentenza amplia l’ambito di applicazione della PMA, che la legge n. 40/2004 aveva ristretto alle coppie affette da sterilità o infertilità, avendo ravvisato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, di tale legge, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla legge n. 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza, accertate da apposite strutture pubbliche.

La Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), riconoscendo un insuperabile aspetto di irragionevolezza nell’indiscriminato divieto all’accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette da gravi patologie mediche ereditarie trasmissibili al nascituro. L’irragionevolezza deriva dalla “palese antinomia normativa” rappresentata dalla vigente disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza che, per tali coppie, persegue “l’obiettivo di procreare un figlio non affetto da patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali”.

La Corte ha ritenuto inoltre sussistente la violazione dell’art. 32 della Costituzione (tutela della salute), per il vulnus recato al diritto alla salute della donna, senza che possa rinvenirsi un  positivo contrappeso in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto.

Nella motivazione, la Corte rimette al legislatore il compito di introdurre l’individuazione, definita “auspicabile”, delle patologie che giustifichino il ricorso alla PMA e la definizione delle correlative procedure di accertamento, nonché della previsione di forme di controllo dell’operato delle strutture abilitate ad accertare la sussistenza delle patologie.

Bludental

La decisione n. 96 della Corte Costituzionale risulta in linea con le precedenti decisioni (n. 151/2009 e n. 162/2014) nel senso della progressiva estensione dell’ambito di applicazione della disciplina della legge 40 oltre gli schemi definiti a suo tempo dal legislatore.

Infatti, la decisione n. 151 ha rimosso il limite, fissato originariamente al numero di tre, all’impianto degli embrioni, rimettendo la determinazione di tale limite alla responsabilità del medico, in relazione alla condizione soggettiva della donna. La decisione n. 162 ha rimosso il divieto di fecondazione eterologa, seppure con riferimento alla diagnosi di una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili.

Sembra derivare da tali indirizzi interpretativi la consapevolezza della tendenza delle normative di legge coinvolgenti la tutela della vita e della maternità a superare in tempi relativamente rapidi le limitazioni inizialmente disposte al fine di contenerne la portata e controllarne gli effetti.

Si richiama l’attenzione sulla raccomandazione rivolta al legislatore di introdurre regole per l’individuazione delle patologie e per l’effettuazione di controlli sulle strutture abilitate ad accertare la sussistenza delle patologie stesse, che parrebbe poter escludere il rischio della cosiddetta “deriva eugenetica”.

Nell’ultimo giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 40 non vi è stato l’intervento della Presidenza del Consiglio, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, che avrebbe dovuto assicurare il contraddittorio con i sostenitori dell’illegittimità costituzionale della normativa. La legge n. 40 è stata lasciata senza difesa dinanzi al proprio giudice.   

Maria Rodriquez

 

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.