05/11/2015

Clonazione (animale): problema bio - giuridico

Il Corriere della Sera dello scorso 2 novembre 2015 ha riportato la notizia in base alla quale negli Stati Uniti  è oramai ampiamente diffusa la pratica della clonazione del proprio animale domestico defunto o in procinto di morire.

Il caso richiamato è quello legato al veterinario dello Stato della Louisiana Phillip Dupont che ha speso centomila dollari per avere da un laboratorio sudcoreano, il Sooam Biotech Research Center di Seul, due “copie” di Melvin, il cane al quale era molto affezionato.

La questione non può che suscitare interrogativi etici e giuridici la cui ampiezza è impossibile da esaminare in un così breve spazio, ma la cui gravità è almeno rappresentabile nelle sue grandi linee.

La clonazione, anche se animale, è qualcosa di eticamente e giuridicamente accettabile? Ha senso distinguere la clonazione terapeutica da quella riproduttiva? Quali problematiche bio-giuridiche discendono da una simile pratica bio-medica?

Clonazione

Occorre fin da subito chiarire che tutti i dubbi etici e giuridici in proposito riguardano in egual misura e indifferentemente sia la clonazione animale, sia quella umana, e ciò non perché, come si vorrebbe da parte di alcuni, si debbano equiparare esseri umani e animali, ma perché la pratica della clonazione è contraria al senso stesso della vita in quanto tale.

La clonazione, infatti, costituisce l’ultimo stadio di meccanizzazione e controllo della procreazione che, a questo punto, perde tutta la sua naturalità a vantaggio, appunto, della acquisita artificialità, potendosi così definire non più come procreazione, ma come ri-produzione.

La clonazione, sia essa animale o umana, è una pratica contraria alla vita e alla dignità della vita e come tale, dunque, non può che essere ritenuta sempre e comunque, in ogni luogo e tempo, moralmente e giuridicamente illecita.

Sia con la clonazione animale, sia a maggior ragione con quella umana, infatti, si lima lo spessore dell’unicità esistenziale del soggetto, tanto del clonato, quanto del clone.

Il clonato, infatti, diviene rimpiazzabile a piacimento, come un qualsiasi prodotto difettoso o non più utilizzabile e che in quanto tale può essere sostituito secondo le esigenze soggettive.

Il clone, per parte sua, viene ad esistenza non per sé, ma semplicemente come rimpiazzo di un altro sé che non è esattamente il suo sé pur essendo uguale a sé.

Di qui il paradosso di effettuare una distinzione ( pur oggettivamente necessaria, ma non logicamente accettabile ) nell’ambito della clonazione, tra clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva, cioè nell’ambito di una tecnica bio-poietica che per la sua sostanziale ed intrinseca natura non rende più possibile il concetto stesso di diversità dato che è interamente basata sulla creazione di una esatta copia genetica di un soggetto che non ha una sua originalità e una sua individualità che gli consentano di distinguersi dall’originale, il quale, quest’ultimo, a sua volta, originale più non è, avendo perduto l’esclusività genetica ed esistenziale, fungendo anzi da modello, da stampo per altri sé privi dell’alterità necessaria per essere davvero altri e dell’individualità sufficiente per essere davvero sé.

A tutto ciò si aggiunga la non trascurabile circostanza della lesione dei diritti primi e fondamentali dello stesso clone, cominciando dal suo diritto ad ignorare di essere ciò che è, cioè di non essere esattamente sé, ma una copia di un altro sé che, invece, è sé in modo autentico.

In questo senso, e in conclusione, si possono accogliere allora le parole del filosofo laico Hans Jonas, il quale così giustamente ha avuto modo di precisare: «Non intendo fondare il mio argomento su un diritto a una diversità fisica, ma su un evidentissimo diritto di non sapere, insito nell’esistenza, negato a chi fosse costretto a sapersi copia di un altro ».

Questo diritto deve essere tutelato, sia per gli animali, sia a maggior ragione per gli esseri umani.

Aldo Vitale

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