26/08/2021

La legge ungherese a protezione dei minori: la nostra solidarietà

"Norme sull'adozione di misure più severe contro i pedofili e sulla modifica di alcune leggi per la protezione dei bambini" è il titolo della legge ungherese che ha fatto tanto indignare le menti "eccelse e inclusive" dell'Unione Europea. 

I nostri amici ungheresi ci chiedono allora degli  attestati di sostegno a questa loro politica. Chi volesse contribuire, ricordi di firmare  e far firmare la nostra petizione (cliccare qui)

Riportiamo qui gli articoli di legge che sono stati tacciati di omo-transfobia:

«1. Modifica della legge XXXI del 1997 sulla protezione dei minori e sull'amministrazione della tutela

Sezione 3/A : Nel sistema di protezione dell'infanzia, lo Stato protegge il diritto dei bambini a un'identità corrispondente al loro sesso alla nascita».

Alla legge vigente è «aggiunto il seguente paragrafo 6/A: "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente legge e l'attuazione concreta dei diritti dei minori, è vietato rendere accessibili a persone che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età contenuti pornografici o che presentano la sessualità in modo gratuito o che promuova o ritragga la divergenza tra l'identità personale e il sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità”.
 
[....]
 
3. Modifica della legge XLVIII del 2008 sulle condizioni di base e alcune restrizioni alle attività di pubblicità commerciale
Sezione 3
Nella sezione 8 della legge XLVIII del 2008 sulle condizioni di base e alcune restrizioni alle attività di pubblicità commerciale, è aggiunto il seguente paragrafo (1a):
“(1a) È vietato rendere accessibile a persone che non hanno compiuto l'età di diciotto anni pubblicità che raffiguri la sessualità in modo gratuito o che promuova o raffiguri la divergenza tra l'identità personale e il sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità .”
 
[...]
 
5. Modifica alla legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e la comunicazione di massa
Sezione 9
(1) L'articolo 9, paragrafo 1, della legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e le comunicazioni di massa (di seguito "Mttv.") è sostituito dalla seguente disposizione:
"(1) Ad eccezione dei notiziari, dei programmi di informazione politica, dei programmi sportivi, delle anteprime dei programmi, degli annunci politici, delle televendite, degli annunci di strutture comunitarie e degli annunci di servizio pubblico, i fornitori di servizi di mass media  devono classificare tutti i programmi che desiderano trasmettere in una delle categorie di cui ai paragrafi da (2) a (7)."
 
(2) Articolo 9 (6) del Mttv. è sostituito dalla seguente disposizione:
"(6) I programmi sono classificati nella categoria V se sono in grado di esercitare un'influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare a causa del fatto che hanno come elemento centrale la violenza, la promozione o la rappresentazione della divergenza tra l'identità percepita e quella corrispondente al sesso alla nascita, il cambio di sesso o omosessualità o la rappresentazione diretta, cruda o gratuita della sessualità. Questi programmi saranno classificati come "non adatti a un pubblico di età inferiore ai diciotto anni".
 
(3) All'articolo 32 del Mttv., è aggiunto il seguente paragrafo (4a):
"(4 bis) I programmi non possono essere qualificati come servizi di pubblica utilità  né come pubblicità di strutture comunitarie se sono in grado di esercitare un'influenza negativa sull'adeguato sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare perché hanno come elemento centrale la rappresentazione gratuita di sessualità, la pornografia, la promozione o la rappresentazione della divergenza tra l'identità personale e il sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità".
 
[...]
 
"Sezione 5/A
A tutela delle finalità di cui alla presente legge e a tutela dei minori, è vietato rendere accessibili a persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età contenuti pornografici o che rappresentino la sessualità in modo gratuito o che diffondano o ritraggano divergenza dell'identità personale e il sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità".

7. Modifica alla legge CXC del 2011 sull'educazione pubblica nazionale
 
Sezione 11
(1) Nella sezione 9 della legge CXC del 2011 sull'educazione pubblica nazionale (di seguito "Nktv."), è aggiunto il seguente paragrafo (12):
"(12) Nello svolgimento delle attività concernenti l'educazione sessuale, il sesso, l'orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale, sarà prestata particolare attenzione alle disposizioni dell'articolo XVI, paragrafo 1, della Legge fondamentale. Tali attività non possono essere finalizzate alla promozione della divergenza dell'identità personale dal sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità".
 
 
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