«Una ragazzina assume EllaOne al di fuori di qualsiasi verifica medica e senza alcuna condivisione famigliare con i genitori». Il giudice Alfredo Mantovano del Centro Studi Livatino propone questo esempio per evidenziare i pericoli e le criticità legali che sarebbero presenti nella determina dell’Aifa, che consente la vendita senza prescrizione medica anche alle minorenni della pillola dei cinque giorni dopo, leggiamo su La Nuova Bussola Quotidiana, perché «ci sono almeno tre leggi violate con questa decisione», spiega.
Ebbene, nell’esempio in questione si «manifestano da subito effetti indesiderati gravi, basta leggere il foglietto illustrativo e se ne trovano a iosa: vomito, mestruazioni dolorose, emorragie, sanguinamento vaginale, cefalea persistente etc… È evidente che la cosa in casa verrà fuori e non si potrà negare. A quel punto una mamma che vede la figlia in quelle condizioni si chiederà: chi ha autorizzato una cosa del genere? È evidente che il Ministro non può fare finta di niente e sarei più cauto fossi in Speranza», afferma Mantovano, ritenendo che il Ministero della Salute debba «promuovere la revoca di questa decisione». La sua domanda, pertanto, è se vi sia la possibilità per la minore, in un caso come quello preso ad esempio, di chiedere il risarcimento danni e a chi.
Vi è poi un secondo aspetto, strettamente collegato al primo. La necessità di un corretto e completo consenso informato, che renda pienamente edotta l’interessata dei possibili e gravi effetti collaterali. Per il giudice, un foglietto illustrativo non basta. Si chiede che comprensione di esso ne possa avere una ragazzina spaventata dall’ipotesi di una gravidanza indesiderata e che si troverebbe lasciata sola ad affrontare tale delicata situazione. E trattandosi di «un prodotto che incide così fortemente sul fisico di una donna», non è affatto il caso di abbandonarla a tali rischi.
Infine, «veniamo alla terza violazione. EllaOne ha una funzione antinidatoria non solo in previsione, ma anche ex post, ad esempio se la ragazza l’assume quando è già incinta e non lo sa». Comporterebbe, quindi, un aborto, la soppressione di un nuovo essere umano vivo e vero. Tale determina sembrerebbe, dunque, contrastare con «l’art. 12 legge 194/1978, per l’effetto eventualmente abortivo del farmaco, là dove non si prescrive che prima dell’assunzione del farmaco sia effettuato un test di gravidanza al fine di escludere la sussistenza di essa», leggiamo in un articolo di Tempi.
Allora, in che modo la possibilità, anche per le minorenni, di assumere EllaOne senza prescrizione medica sarebbe un “passo avanti” per i diritti delle donne? Non è, forse, un diritto delle donne che sia tutelata la loro salute?