30/10/2021

ANF, Assegno Unico e Assegno Temporaneo: facciamo chiarezza

Stanno girando sui social notizie che, con il lodevole intento di sfatare le fake news, vorrebbero fare chiarezza rispetto all’Assegno Temporaneo (AT). 

Con sconcerto rileviamo tuttavia che tali notizie, mettendo sullo stesso piano le novità normative introdotte dal decreto legge 79 del 2021, generano ancora più confusione negli utenti, rischiandodi compromettere la possibilità di esercitare i loro diritti a ricevere le prestazioni a sostegno del reddito loro dovute, e di esporli ad azioni di recupero a causa del percepimento di prestazioni indebite.

Ad esempio, da tali notizie sembrerebbe che se un lavoratore dipendente dicesse che non può chiedere l’assegno temporaneo, starebbe affermando una falsità, perché comunque sono riconosciute le maggiorazioni anche per i lavoratori dipendenti che chiedono abitualmente gli assegni familiari. Tale affermazione, facendo confusione tra le due misure, non chiarisce assolutamente quello che è il caposaldo dell’attuale regime transitorio, stabilito dalle norme vigenti, ossia la totale incompatibilità tra l’assegno temporaneo e l’assegno al nucleo familiare, da cui discendono tutte le difficoltà per i potenziali beneficiari di una o dell’altra misura.

Per comprendere i rischi e che cosa debbano fare le famiglie per percepire un sostegno al reddito è necessario entrare nel dettaglio.

Occorre in primo luogo fare chiarezza su tre tipologie di diverse prestazioni: Assegno al Nucleo Familiare (ANF), Assegno Unico (AU)Assegno Temporaneo (AT).

L’ANF è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASPI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

L’ANF rimane tuttora in vigore e può essere richiesto anche da genitori conviventi, non titolari di tali posizioni, sulla posizione dell’altro genitore che abbia uno dei requisiti sopra elencati. L’assegno è parametrato solo sulla composizione del nucleo e sui redditi (il reddito da lavoro dipendente o assimilato non deve essere inferiore al 70% di quello totale del nucleo) e non su altri indicatori di natura patrimoniale, e può essere richiesto fino a 5 anni indietro rispetto alla domanda. Il decreto 79 del 2021 prevede delle maggiorazioni di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. Chi finora prendeva gli ANF, non deve assolutamente richiedere l’assegno temporaneo, ma deve continuare a richiedere gli assegni familiari come faceva in precedenza: le maggiorazioni verranno calcolate automaticamente. Se lo ha richiesto, o lo richiedesse, rischia o rischierebbe di vedersi respinti gli assegni familiari e pagato l’assegno temporaneo. Ma questo assegno percepito, verrà poi recuperato dall'INPS, mentre si dovrà ripresentare domanda di ANF e attenderne accoglimento.  

L’ AU è una misura introdotta dalla legge delega 46 del 2021, ed è incompleta, in quanto il Governo non ha emanato ancora nessun decreto attuativo. La misura, riformando il sistema delle prestazioni a sostegno del reddito delle famiglie, elimina dal 1 gennaio 2022 gli ANF, le detrazioni per familiari a carico, il bonus bebè, ANF per il terzo figlio dei Comuni, il premio alla nascita, mentre introduce un assegno unico la cui misura dipende dall’ISEE e non più dal reddito e che dovrà essere domandato all’INPS. L’ISEE peraltro tiene conto di una serie di variabili oggi non influisce sulle misure in vigore (immobili, giacenze sul conto in banca, assicurazioni, ecc).

Pertanto, in mancanza di una direttiva chiara in tal senso da parte dei decreti attuativi, il rischio è che un buon numero di famiglie dei lavoratori dipendenti si trovino con molti meno soldi in busta paga e ricevano un assegno non adeguato rispetto alle prestazioni perse. Inoltre la prestazione viene riconosciuta in seguito a una domanda presentata all’INPS che, senza un sistema chiaro, verrà elaborata con forte ritardo. Ma per poter analizzare in maniera corretta la materia, bisogna attendere i decreti attuativi e le successive circolari dell’INPS. Certamente visti gli strumenti adottati, i ritardi e le premesse, per molti nuclei familiari non si preannunciano tempi così buoni come qualcuno vorrebbe fare credere.

Nelle more dell’attuazione dell’AU, che sarebbe dovuto partire il 1 luglio 2021, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è stata prevista una misura temporanea: l’Assegno Temporaneo per figli minori (AT). Per ricevere la prestazione con decorrenza dal 1 Luglio è necessario fare domanda entro il 31 Ottobre.

L’INPS con circolare n. 93 del 30 giugno 2021, ha chiarito che, in linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’Assegno Temporaneo è una prestazione “residuale” che potrà essere riconosciuta, per i figli a carico minori di 18 anni, nei casi in cui non sussiste il diritto all’ANF ovvero:

·         ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;

·         ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;

·         a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri -CDCM- e titolari di pensione da lavoro autonomo);

·         ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare.

L’AT è quindi una misura transitoria e soprattutto residuale. Pertanto, nei casi dubbi, può essere concessa solo se si ha la certezza che il nucleo familiare non sia beneficiario di ANF. Tale certezza può essere veramente tale se la domanda di ANF viene respinta. Infatti, se si è sicuri di non avere diritto a ricevere gli ANF (perché ad esempio non sussiste il requisito del 70%), è necessario in ogni caso presentare la domanda. Perché la procedura di AT esclude tutti i potenziali beneficiari di ANF. La platea di potenziali percettori è per la verità molto ampia. Infatti si è certi di non essere potenziale beneficiario di ANF, solo quando entrambi i genitori hanno una di queste posizioni: autonomo, titolare di pensione da lavoro autonomo, inoccupato senza percepire alcuna indennità, o CDCM. Per chi non rientra in queste casistiche, ossia una sostanziosa parte dei potenziali beneficiari dell’AT, la domanda verrà rigettata in automatico.

Appare quindi evidente come una cattiva comunicazione, la confusione tra la maggiorazione per assegni familiari e AT, e la necessità per diversi nuclei di presentare prima la domanda di ANF e poi AT (che è stata stabilita in questo modo a causa delle carenze normative del legislatore), generino solo confusione negli utenti. 

Sarebbe stato quindi opportuno, anziché fare spot di una misura transitoria, comunicare alle famiglie cosa fare correttamente per ottenere le misure previste a loro sostegno, piuttosto che far credere che le famiglie, solo per il fatto che hanno un ISEE inferiore a 50.000 e un componente del nucleo inoccupato o con PARTITA IVA, possano richiedere AT e lo riceveranno con certezza. D’altra parte, non hanno una PARTITA IVA anche molti Co.Co.Co e liberi professionisti che richiedono gli ANF in quanto iscritti alla gestione separata, che dovranno aspettare Gennaio per sapere quale sarà la loro sorte?

 

di Modesta Valenti

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